L’esonero delle spese condominiali per il costruttore e per le unità immobiliari invendute è legittimo solo se contenuto in un regolamento contrattuale da tutti sottoscritto al momento del rogito e, tale tipo di liberatoria, diventa vessatoria quando è prevista per un periodo illimitato.
La norma contenuta nell’articolo 1123 codice civile ha, infatti, carattere dispositivo. Ciò vuol dire che essa trova applicazione laddove le parti non abbiano diversamente stabilito. In questo modo si dà “opportunità ai partecipanti al condominio di decidere in piena autonomia i criteri di ripartizione delle spese più equi alla loro situazione”.
Con tale argomentazione il Giudice di Pace di Milano, con Sentenza pubblicata in data 31 ottobre 2016, ha ritenuto illegittima una delibera assembleare che imputava al costruttore dell’edificio l’impegno di partecipare al pagamento degli oneri condominiali, in funzione delle unità immobiliari rimaste invendute.
In fatto. La Società Alfa, quale impresa costruttrice di un edificio condominiale, ha convenuto in giudizio il Condominio per sentire dichiarare nulla una delibera assembleare assunta in punto di addebito delle spese di gestione relative alle unità abitative rimaste invendute (dotate di riscaldamento autonomo).
Il “costruttore” affermava che sarebbe stato esonerato dalla contribuzione agli oneri condominiali, per disposizione contenuta in ogni rogito delle unità abitative vendute e nello stesso regolamento condominiale.
In effetti, il regolamento, in quanto richiamato, disponeva al punto 7 che: “La società venditrice, anche in considerazione del fatto che gli immobili sono provvisti di riscaldamento autonomo e che non è prevista la portineria, non sarà tenuta al pagamento delle spese accessorie per unità immobiliari invendute e fin tanto che queste saranno di proprietà dell’impresa medesima, a decorrere dalla data di costituzione del condominio”.
La Sentenza. Il giudice ha espresso il seguente principio per cui: l’esonero delle spese condominiali per il costruttore e per le unità immobiliari invendute, se contenuto in un regolamento “contrattuale” da tutti sottoscritto al momento del rogito è legittimo.Nel provvedimento in disamina si è altresì riflettuto sulla natura “vessatoria” della suddetta clausola, laddove l’esonero contributivo venga delineato a tempo indeterminato.
A tal guisa, il Giudice di pace ha richiamato un costante orientamento giurisprudenziale, per il quale l’esonero delle spese condominiali in favore del costruttore dell’edificio, stante le unità immobiliari invendute, può raggiungere una durata massima di due anni se non è stata sottoscritta nel regolamento contrattuale con le obbligatorie “due firme” ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.per espressa accettazione.
Oltretutto, nel periodo in cui l’unità immobiliare non partecipa alle spese condominiali, la stessa non gode della partecipazione all’utilizzo dei beni comuni (Cass. sez. II., 25.3 2004. n. 5975; sez. II, 16.12.1988 n. 6844: sez. II, 23.12.1988 n. 7039).
Nella fattispecie, tuttavia, il requisito della “doppia firma” è stato ritenuto sussistente dal giudicante in relazione della circostanza per cui la predetta clausola risultava sottoscritta dagli acquirenti-condòmini sia nel rogito che nel regolamento ad esso allegato.
Conclusione. La domanda del “costruttore” dell’edificio è stata accolta e, conseguentemente, la delibera assembleare di ripartizione delle spese che lo coinvolgeva è stata dichiarata nulla, poiché tale pagamento è stato espressamente escluso sia dal regolamento condominiale che dai rogiti di acquisto delle singole unità.
Fonte http://www.condominioweb.com/in-date-circostanze-chi-costruisce-ledificio-condominiale-puo-farla-franca.13313#ixzz4Ud4RZCNN
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