In tema di oneri condominiali, il condòmino che riceve la notifica del decreto ingiuntivo da parte del condominio e lo voglia contestare è tenuto a instaurare preliminarmente il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità dell’azione
L’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo, e, quindi, in materia condominiale, in capo al condòmino moroso che ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli da parte del condominio. Tanto è quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Milano con la Sentenza pubblicata in data 18.07.2016.
Il fatto.La vicenda oggetto della presente causa trova origine nella richiesta di pagamento degli oneri condominiali formulata da parte di un Condominio Milanese nei confronti di un condòmino moroso, in funzione di un rendiconto approvato assemblearmente.
A seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo e della relativa notifica al predetto “moroso”; quest’ultimo impugnava avanti al Giudice di Pace milanese il provvedimento, lamentando degli errori in ordine alla contabilità, ovvero l’inesattezza della somma oggetto di ingiunzione.
Alla prima udienza della causa, il decidente rilevava che la causa oggetto del contenzioso, in quanto afferente propriamente una “lite condominiale”, rientrava tra quelle per cui era previsto, preliminarmente all’instaurazione, l’esercizio del tentativo di mediazione a condizione di procedibilità (cfr, D.Lgs.del 4.3.10 n. 28 all’art. 5, che recita:” l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, prescrivendo altresì al comma quarto che la suddetta disposizione non si applichi “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”).
In quanto tale, il Decidente delegava all’opponente (cioè al condòmino moroso) – così sembra almeno desumersi dal corpo del provvedimento – il compito di provvedere all’instaurazione del procedimento di mediazione, entro un dato termine, rinviando ad altra udienza per esaminare l’esito.
Quest’ultimo, tuttavia, non provvedeva all’instaurazione del procedimento di mediazione, disattendendo l’invito formulato da parte del giudice.
La Sentenza. Il Giudice di Pace adito ha ritenuto, dunque, l’opposizione improcedibile ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto nella sua interezza. Il predetto decidente ha aderito all’orientamento espresso dal Tribunale di Firenze sez. III civ. sent. 30.10.2014, che muove dalla ritenuta scarsa chiarezza obbiettiva delle disposizioni letterali utilizzate e che valorizza la particolare disciplina giuridica dei giudizio di opposizione, in caso di omessa mediazione, secondo i termini della dichiarazione di improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (Trib. Prato, sent. 18.7.2011, est. IA.;Trib. Rimini sent. 5.8.14 est. BE. Trib. Siena 25.6.2012, est. Ca.).
Ad avviso di codesto Giudice, detta tesi si armonizza con i principi generali in materia civile circa gli effetti della inattività delle parti nel giudizio ai quali anche il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo deve riferirsi e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione.
Conclusione. La sentenza in commento “punisce” l’opponente, privandolo della possibilità di continuare il giudizio, a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione. La soluzione adottata rispecchia l’orientamento prevalente in giurisprudenza (da ultimo, cfr anche Corte di Cassazione 24629/2015).
Non sono, tuttavia, mancati orientamenti contrari che basano la propria argomentazione sulla circostanza per la quale, in un simile contenzioso, attore in senso sostanziale (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5, comma 1, cit.) dovrebbe ritenersi il creditore e non il debitore; quindi, solo a carico del primo si dovrebbe far gravare l’onere previsto dalla legge (Tribunale Varese, 18/05/2012).
Fonte http://www.condominioweb.com/riscossione-degli-oneri-condominiali-mediazione-obbligatoria.13263#ixzz4S932r5KE
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