Si arricchisce di “contenuti” la responsabilità risarcitoria dell’amministratore nei confronti del condòmini.
Il caso. Il Condominio Beta ha citato in giudizio il suo ex amministratore per domandare la condanna al risarcimento della somma di ero 25.000,00, perché durante lo svolgimento del mandato aveva omesso di convocare le assemblee dei condòmini per consentire ai medesimi di poter discutere e deliberare su due diversi contenziosi.
Il primo di essi, era di natura cautelare: svolto dal condòmino proprietario di un immobile danneggiato da rigurgito fognatura condominiale,per cuilo stesso aveva denunciato un “danno temuto” (poi, di fatto, accertatosi da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale campano, in quanto derivante da una “parte comune”).
Il secondo contenzioso, era invece legato alla fase di merito, incardinato dallo stesso danneggiato sempre avanti il medesimo giudice, e, poi conclusasi – per come si intuisce leggendo il provvedimento in commento -, con un accordo con il Condominio, a seguito della relativa costituzione tardiva.
La Sentenza. Giova premettere che, in base all’articolo 1131 del Codice civile, l’amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.
Al contempo, egli può essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condòmini e, laddove non adempia a quest’obbligo, può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni (cfr, articolo 1131 codice civile, penultimo e ultimo comma).
Nel caso trattato dal giudice campano emerge che l’amministratore ha omesso di adempiere a tale obbligo di informativa nei confronti dei condòmini, e, pertanto, è stato esplicitamente ritenuto responsabile.
A nulla sono valsi i tentativi di difesa dell’amministratore, specie laddove volti a dimostrare che la mancata costituzione in giudizio nella fase cautelare era dipesa dalla volontà palesata dei condòmini di non volersi costituire per evitare un aggravio dei costi.
La previsione contenuta in seno l’articolo 1131 codice civile non ammette, secondo il giudice campano, una interpretazione diversa da quella meramente letterale.
Conclusione. La responsabilità risarcitoria da ascrivere in capo all’amministratore, tuttavia, non può essere pari al danno arrecato dalle parti comuni all’immobile del condòmino ricorrente, come chiesto dal Condominio nella quantificazione di € 25.000,00 di cui all’atto introduttivo del giudizio.
Il giudice campano ha, infatti, tenuto distinto il merito dei contenziosi,per i quali si è lamentata l’omessa informativa, dagli effetti patrimoniali, di natura accessoria (quali le spese legali e quella della CTU), che sono derivati in capo ai condòmini a seguito dell’emissione dei relativi provvedimenti decisionali.
Ed invero: “ove l’amministratore non si fosse reso inadempiente all’obbligo di informativa al Condominio, quest’ultimo avrebbe potuto spontaneamente eseguire i lavori di rifacimento della rete fognaria evitando così i costi del giudizio“.
Alla stregua di quanto sopra, Il Tribunale di Salerno con Sentenza n° 2666 del 30 maggio 2017 ha condannato un professionista a rifondere le spese legali maturate durante la fase cautelare, perché lo stesso aveva omesso di informare i condòmini della relativa pendenza, e, quindi, aveva, a suo tempo, impedito al Condominio di costituirsi in giudizio per poter spiegare attività difensiva. In tal caso, per andare esenti di responsabilità – come si riferisce in Sentenza – non giova informare “verbalmente” i condòmini della pendenza del contenzioso giudiziario, bensì occorre convocare l’assemblea e inserire nell’avviso un esplicito punto all’ordine del giorno.
D’altra parte, l’articolo 1131 codice civile è alquanto esplicito nel prevedere sia la revoca che la responsabilità risarcitoria dell’amministratore, laddove quest’ultimo ometta di adempiere al cosidetto “obbligo di informativa” (specie rispetto le cause che esorbitano le relative attribuzioni).
Fonte http://www.condominioweb.com/responsabilita-risarcitoria-dellamministratore-nei-confronti-del-condomini.14686#ixzz5BUdMdGew
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