Il fatto. Tizia impugna il decreto del 29 luglio 2016 della Corte d’Appello di Palermo, che aveva rigettato il reclamo proposto dalla stessa avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6 maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale di Caio dall’incarico di amministratore del Condominio.
Il motivo della soccombenza?
Non aver partecipato all’incontro davanti al mediatore, agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, prima dell’esercizio dell’azione di revoca dell’amministratore predetto.
Tizia, allora,si reca dinanzi alla Corte di Cassazione affermando di aver subito una ingiustizia.
La legge istitutiva del procedimento di mediazione (ADR) contempla, infatti, i “procedimenti camerali” (cioè quelli da incardinare proprio per la nomina o la revoca dell’amministratore, in caso di inerzia dell’assemblea dei condòmini) tra quelli esclusi dall’obbligo di sperimentazione preliminarmente il tentativo.
È vero infatti che l’art. 71-quater disp. att. c.c. (introdotto dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice (essendo l’art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore).
Per contro, l’art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013) del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.
Tizia, infine, ha ritenuto legittimo adire il Giudice di legittimità perché ha, altresì, affermato che il provvedimento della Corte di Appello avrebbe, a tal punto, natura di sentenza, ovvero sarebbe in grado di assumere autorità di cosa giudicata.
Il provvedimento. Per gli “Ermellini” il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento della Corte, è improcedibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio (previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.).
Per i giudici di legittimità si tratta di provvedimento di volontaria giurisdizione e, in quanto tale, escluso dal novero degli atti impugnabili dinanzi a sé. Tale provvedimento in sé non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, né il diritto dell’amministratore allo svolgimento del suo incarico.
Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all’esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.
Per contro, tale ricorso risulta ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, laddove concerne posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).
Conclusione. È stata, dunque, valutata come inammissibile la censura che Tizia ha rivolto al decreto impugnato – sotto forma di vizio in procedendo – laddove diretta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell’amministratore di condominio al procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Tuttavia, anche se il motivo di rigetto del ricorso formulato da parte di Tizia ha natura procedurale (è cioè legato ad un vizio del procedimento giudiziale), gli “Ermellini” non si sono tirati indietro dal rassegnare, ad ogni modo, un loro parere sul merito dell’azione esercitata.
Secondo i predetti Giudici il ricorso preliminare al procedimento di mediazione in tema di revoca giudiziaria dell’amministratore si spiega, come ampiamente legittimo, sulla base dei seguenti presupposti:
- riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare;
- è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore;
- è perciò improntato a celerità, informalità ed ufficiosità;
- non riveste, tuttavia, alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena [pur non ponendosi questo come un riesame del decreto; (Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524).
- Fonte http://www.condominioweb.com/obbligo-di-mediazione-per-la-revoca-allamministratore-di-condominio.14492#ixzz54uzzTqSn
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