Si infittisce e si rende sempre più complicato il rebus delle anticipazioni dell’amministratore in favore del condominio. Ciò è dato ricavarlo dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Torino numero 734/2021 pubblicata il 23 giugno.
La vicenda
Il caso da cui prende spunto la controversia è un decreto ingiuntivo notificato dall’ex amministratore nei confronti di un condominio, per assunte anticipazioni di cassa sostenute in ragione del pagamento di alcune fatture emesse dai fornitori. A fronte dell’opposizione della compagine, l’ex amministratore offre in comunicazione gli assegni emessi in appoggio al proprio conto personale, sì da dimostrare l’esborso materialmente sostenuto in luogo del mandante.
Il Tribunale di Torino, in quanto tale, ha ritenuto provato il credito ed ha condannato la compagine alla refusione della somma complessiva per cui era causa. L’esito del giudizio, tuttavia, viene ribaltato in grado di appello. Nel qual caso, il giudice del gravame afferma la necessità di porre in essere una sorta di valutazione sistematica sulla portata della predetta “anticipazione” sostenuta dall’amministratore, onde conciliarla con i flussi di cassa riportati nei rendiconti condominiali.
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