L’AMMINISTRATORE NON DEVE ALLEGARE IL RENDICONTO ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

L’amministratore, in tema di convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale, non deve allegare il “documento” all’avviso, ma può esibirlo al condòmino che ne fa richiesta nelle more della convocazione. L’importante principio è stato appena espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21271 del 05 ottobre 2020. http://studiolegaledolcepalermo.it/21271_2020_ordinanza

Il caso da cui prende spunto la controversia riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare, avente ad oggetto l’approvazione di un dato rendiconto.

La doglianza del condòmino era quella di non aver avuto visione del rendiconto, già prima della data prevista per la costituzione dell’assemblea, siccome non era allegato all’avviso di convocazione.

L’azione di invalidità in primo grado era respinta, mentre in secondo grado veniva accolta.

La Corte distrettuale, a tal riguardo, aveva ritenuto che il denominato “bilancio” dovesse essere comunicato al condòmino, essendo altrimenti leso il relativo diritto ad avere l’informativa generica con riferimento a quanto oggetto di assemblea (non potendo sopperire al fine il successivo invio dell’atto, unitamente alla delibera di approvazione, siccome l’obbligo di informazione andrebbe posto in via preventiva e non successiva).

Il Condominio (anzi, il Supercondominio), a fronte della dichiarata invalidazione del rendiconto, decide di ricorrere dinanzi la Corte di Cassazione, la quale, con il provvedimento in commento ribalta l’esito del giudizio, offrendo la seguente argomentazione in diritto.

Intanto, veniva specificato che l’obbligo di preventiva informazione dei condòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (tra le tante, Corte di Cassazione, 21966/2017; 15587/2018).

In quanto tale, i giudici di legittimità concludono affermando che: “non è ritenuto configurabile in capo l’amministratore un obbligo di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condòmini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione” (Corte di Cassazione 19210/2011; 19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanza, il singolo condòmino non può invocare l’illegittimità della successiva delibera di approvazione per l’omessa allegazione dei documenti contabili all’avviso di convocazione dell’assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Corte di Cassazione, 25693/2018).

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