L’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile è stato introdotto dalla legge 220/2012 e stabilisce i requisiti soggettivi per essere nominati amministratori, facendovi rientrare, tra le diverse fattispecie, quello dell’ “onorabilità”.
Eppure – per come si apprende – la condanna penale di un amministratore per il più “antipatico” dei reati, vale a dire per quello relativo al delitto della “appropriazione indebita” (di cui all’articolo 646 codice penale), sembrerebbe in sé non sufficiente a farlo decadere dal mandato, né a legittimarne la revoca giudiziaria.
Nel solco di un acceso confronto tra un “giustizialismo” spinto(svolto da un condomino) e un dotto “garantismo” (spiegato dall’amministratore), si pone Sentenza la Corte di Appello di Torino pubblicata in data 05 dicembre 2017 che trova una soluzione mediana e di rito. Esaminiamola nel dettaglio.
Il caso. Tizia, quale condòmina, ha chiesto al Tribunale di Asti di procedere alla revoca dell’amministratore – Caia, d’ora in poi -, evidenziando che costei era stata condannata per appropriazione indebita con Sentenza di primo grado.
Caia si è costituita in giudizio e ha dedotto, a modo contrario, di aver compiutamente informato i condòmini della condanna penale e di essere stata, ciò nonostante, dagli stessi nominata amministratore, con conferma del proprio mandato.
Il Tribunale piemontese, a tal punto, ha respinto il ricorso alla revoca spiegato dal condòmino affermandone l’improcedibilità.
Tizia ha così impugnato il provvedimento decisionale dinanzi alla Corte di Apppello di Torino, affermandone l’illegittimità alla luce della previsione dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile.
La Sentenza. Secondo il giudice dell’appello dall’esame degli atti non emerge che l’amministratore abbia violato l’articolo 1129, comma settimo, Codice civile, laddove prescrive come “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, posta o bancario, intestato al condominio…“.
Infatti, la sentenza penale di condanna richiamata dal condòmino ricorrente è basata sull’esame di tale conto per affermare l’esistenza di una indebita richiesta di 1.800,00 euro, a titolo di emolumenti, con versamento dal conto condominiale a quello dell’amministratore.
Tuttavia, sulla base di tale operazione contabile non sussiste confusione tra i due distinti patrimoni, cioè quello dell’amministratore, da una parte, e quello, dall’altra, del condominio amministrato.
Non sussiste, inoltre – sempre secondo il decidente piemontese -, alcuna ulteriore ipotesi di “grave irregolarità”, così come tipizzate dall’articolo 1129, comma dodicesimo, del Codice civile.
Anzi, secondo quest’ultimo trova applicazione nella fattispecie l’articolo 1129, comma undicesimo, Codice civile, laddove prevede che: “…la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. … Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Conclusione. In buona sostanza, secondo la Corte di Appello di Torino la condanna per un reato penale come quello relativo all’ “appropriazione indebita” perpetrata a danno di un condominio in sé non è sufficiente a far decadere automaticamente l’amministratore, laddove il provvedimento non sia “passato in giudicato” (in quanto ancora suscettibile di essere riformato con un’azione di impugnazione dinanzi ad un giudice superiore, stante i termini processuali del caso).
Rammentiamo, inoltre, che nel caso, invece, in cui una simile sentenza diventi incontrovertibile – cioè non sia più suscettibile di essere modificata – , l’amministratore cessa dall’incarico automaticamente e ciascun condòmino – senza dover passare dal ricorso all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile – è in grado di adoperarsi, anche da solo, per convocare un’assemblea dei condòmini, onde far discutere e deliberare in tema di nomina dell’amministratore.
Ciò posto, la fattispecie rappresentata da Tizia, in quanto condòmina ricorrente, non ha trovato riconducibilità in alcuno dei casi tipizzati dall’articolo 1129 codice civile. Ancor prima, è stato ritenuto in Sentenza che l’esercizio dell’azione per la revoca dell’amministratore era stato presentato in assenza del preventivo tentativo di esperimento della convocazione assembleare; sicchè, proprio tale mancato ultimo adempimento – previsto come obbligatorio dalla norma in disamina – ,legittima l’emissione di un provvedimento di inammissibilità dell’azione.
Fonte http://www.condominioweb.com/appropriazione-indebita-amministratore-di-condominio.14728#ixzz5BUfKtUvY
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