In tema di condominio negli edifici, il balcone aggettante, in quanto “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartiene in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare bene comune a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913; arg. anche da Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071).
Il principio è stato appena ribadito dalla Corte di Cassazione con la Ordinanza numero 7042 del 12 marzo 2020, il quale è stato completato anche con il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme, eventualmente, corrisposte dallo “sprovveduto” condòmino per tale causale.
Non ci tocca che esaminare, più in dettaglio, le ragioni che hanno condotto a tale ultima conclusione. Ecco la motivazione.
Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva.
Unica eccezione è che si tratti di spese che si riflettono sull’adeguato uso delle cose comuni.
In tema di balconi, logico corollario dell’assunto, è quello per cui nel caso di lavori di manutenzione viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione (Cass. Sez. 6 – 2, 15/03/2017, n. 6652; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/08/1994, n. 7603).
Nel qual caso, alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello o di cassazione, il potere di rilevarne d’ufficio la nullità (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305; arg. anche da Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242).
Una deliberazione assembleare di ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non vale, allora, a scongiurare la pretesa di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato al condominio a tale titolo.
Anzi, tutt’altro!
Ergo, il condòminio ha diritto al rimborso per le spese, eventualmente, sostenute, a norma dell’articolo 2033 codice civile (ndr, Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio’ che ha pagato)
In effetti, se non esiste un debito, non ha senso effettuare un pagamento: quindi chi lo ha eseguito ha diritto alla restituzione di quanto versato.
I latini dicevano, a tal proposito, “Ea quae per errorem omissa vel soluta sunt, condici possunt” , vale a dire: Le cose dimenticate, o pagate per errore, possono essere rivendicate!
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