[…] La stessa dottrina (Scarpa-Chiesi), infatti, ritiene che il luogo fisico non sia ostativo alla celebrazione dell’assemblea telematica, in quanto i sistemi di videoconferenza o audiovisivi in essere consentono comunque ai condòmini di comunicare contestualmente in tempo reale tra di loro, di scambiarsi opinioni e, dunque di intervenire personalmente alle riunioni e di manifestare il voto seppure a “distanza”.
Published Maggio 13, 2020 by Avv. Rosario Dolce
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