La contabilità approssimativa dell’amministratore non equivale ad appropriazione indebita

La mancata tenuta del registro di cassa o la irregolare e confusa redazione dei rendiconti o ancora la mancata presentazione degli stessi non sono indici utili per affermare che le differenze contabili da esse rinvenute integrino un ammanco per differenza da imputare all’amministratore. Sulla base di tale principio la Corte di appello di Palermo con sentenza 1215 del 22 luglio 2021 , in riforma di una sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del condominio, avente ad oggetto la restituzione di somme di danaro non documentate.

Per quanto un amministratore possa tenere una contabilità approssimativa e maldestramente elaborata non possono ad essa attribuirsi i connotati della inattendibilità e dell’assenza di trasparenza. Ciò vuol dire che, al più, tale situazione di incertezza contabile potrebbe attestare il fondamento dell’addebito di negligente assolvimento a uno dei compiti tipicamente associati – secondo le regole generali e nella specifica declinazione che esse ricevono al comma 1 numeri 8) e 10) dell’articolo 1130 Codice civile -, non avendo l’amministratore reso in termini chiari e verificabili il conto della propria gestione.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-07-28/la-contabilita-approssimativa-dell-amministratore-non-equivale-ad-appropriazione-indebita-220104.php?uuid=AE0o7uZ

0
0

0
0
0

Be First to Comment

Lascia un commento