In condominio spese che riguardano la manutenzione delle “parti comuni”, spesso sono attribuibili ad uno dei condòmini, e non invece al condominio (quindi, da ripartire secondo le regole generali ai sensi dell’articolo 1123 codice civile), quando sia accertata, in sede giudiziale, la sussistenza di un rapporto di strumentalità e complementarietà esclusiva al relativo immobile. La destinazione del bene, in questo caso, costituisce titolo contrario alla presunzione legale di comunione. Il principio è desumibile dalla lettura della Ordinanza n. 4499 del 2020 della Corte di Cassazione , pubblicata in data 20 febbraio 2020.
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