Il luogo dell’assemblea fuori dal “comune”

Il luogo dell’assemblea dei condòmini è “variabile”, dinamico e non può intendersi secondo un’accezione fisica, ovvero coincidente con il territorio comunale in cui è ubicato il condominio.

La Corte di Appello di L’Aquila con la Sentenza n 698/2020 pubblicata il 19/05/2020 ne dà specifico risalto, confermando il principio per il quale l’amministratore ha il potere di scegliere la “sede” che ritiene più appropriata per lo svolgimento dell’adunanza degli aventi diritto, prestando attenzione anche alla consuetudine.

Il caso da cui prende mossa la disputa tra condòmini, riguarda l’impugnazione di una delibera, svolta anche in ragione del citato “luogo” in cui era stata tenuta l’assemblea.

Nello specifico, chi impugnava, lamentava che l’amministratore scegliendo la città di Napoli, rispetto a quella di Sulmona (ove è ubicato il condominio), avrebbe operato in uno stato di “eccesso di poteri”, in quanto non avrebbe specificato le ragioni della scelta e, quindi, avrebbe sottratto ai partecipanti la cosiddetta  “serenità ambientale”.

La domanda di invalidazione è stata però respinta dal giudice dell’appello, riconoscendo pienamente legittima la scelta operata dall’amministratore.

Nel regolamento condominiale non vi era menzionata alcuna regola precipua sul luogo ove doveva tenersi l’adunanza. Anzi, dalal lettura della Sentenza emergeva che la convocazione nel capoluogo campano fosse, per convenzione, consuetudinaria, essendo il punto più facilmente raggiungibile per la maggioranza dei condòmini.

A fronte delle circostanze che precedono la Corte di Appello abruzzese ha statuito testualmente che: “non sia neppure astrattamente ipotizzabile un metus in relazione al luogo di svolgimento dell’assemblea ….”.

Va, altresì, precisato che l’azione di gravame svolta dal condòmino è stata respinta parimenti per carenza di prova, in quanto lo stesso “ricorrente” non avrebbe dato prova – pur essendone onerato – delle ragioni che avrebbero, di fatto, impedito la sua partecipazione,  direttamente o per delega, alla stessa assemblea.

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