Il contratto di locazione nullo non comporta automaticamente la restituzione dei canoni

Il Tribunale di Palermo con la sentenza del 18 gennaio 2021 chiarisce gli effetti che conseguono dalla nullità di un contratto di locazione non registrato, affermando che, la mancata prova degli esborsi economici sostenuti da parte del conduttore (ad esempio, con quietanze di pagamento), non giustifica la richiesta di ripetizione delle somme di danaro pretese in pagamento.

Il contratto non registrato
Il punto di partenza è legato all’omessa registrazione del contratto, la quale secondo i termini dell’articolo 1, comma 346, della legge 311/2004 produce la nullità radicale (od inefficacia) del negozio giuridico in questione. Ed invero: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati».Va parimenti detto che la legge 431.1998, in seno all’articolo 1, comma 4 testualmente recita: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta».

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