Colui che subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Tuttavia, gli accordi transattivi tra venditore e condominio, non si estendono necessariamente all’acquirente dell’immobile. Questo in estrema sintesi è quanto ha stabilito la Cassazione con la 0rdinanza 14711 del 10 luglio 2020 , sullo sfondo della citata “solidarietà” di cui all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.
Published Agosto 4, 2020 by Avv. Rosario Dolce
Gli accordi transattivi tra venditore e condominio non sono validi automaticamente per l’acquirente

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