General contractor sotto esame: chi gestisce i pagamenti ne risponde

di Rosario Dolce

La sentenza n. 8658/2025 del Tribunale di Roma offre un’analisi esemplare del funzionamento del mandato senza rappresentanza nel contesto dei lavori edilizi realizzati nell’ambito del Superbonus 110%. Il caso affrontato evidenzia con chiarezza la struttura dei rapporti trilaterali tra committente, general contractor e professionisti tecnici, offrendo spunti utili per interpretare correttamente l’assetto contrattuale e le relative obbligazioni.

La struttura dell’operazione e il ruolo del general contractor

Il punto di partenza è un’operazione piuttosto comune nella prassi del Superbonus: un Condominio stipula con una società appaltatrice due distinti contratti per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Il corrispettivo sarebbe stato regolato tramite lo sconto in fattura, con successiva cessione del credito d’imposta.

La particolarità risiedeva però nella clausola contenuta nell’art. 9 dei contratti, che prevedeva il conferimento alla società appaltatrice di un mandato senza rappresentanza per la gestione dei rapporti con i professionisti coinvolti. In pratica, il general contractor avrebbe dovuto ricevere le fatture dai tecnici e addebitare al committente – senza alcun ricarico – i relativi importi, inserendoli nello sconto in fattura.

Il contratto con il direttore dei lavori

Parallelamente, il committente aveva affidato a un architetto l’incarico di direzione lavori, regolando il pagamento del compenso nello stesso modo: sconto in fattura mediante cessione del credito, gestita dalla società appaltatrice in qualità di mandatario senza rappresentanza.

Il contratto chiariva che la società avrebbe ricevuto e pagato le fatture dei tecnici, per poi rifatturarle al condominio. L’architetto, infatti, emetteva le sue parcelle direttamente nei confronti della società appaltatrice.

L’esecuzione dei lavori e l’insorgere della controversia

Con l’esecuzione del primo 30% delle opere – regolarmente documentato tramite SAL asseverati – la società appaltatrice aveva emesso le fatture elettroniche relative ai lavori svolti, riportando puntualmente anche i compensi maturati dal direttore lavori.

Tuttavia, il professionista, non ricevendo alcun pagamento, ricorreva al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo. La società si opponeva sostenendo, tra l’altro, di non essere parte contrattuale del rapporto con l’architetto e di non dover rispondere del relativo compenso.

La decisione del Tribunale: vincolo diretto tra mandatario e professionista

Il Tribunale ha respinto l’opposizione, riconoscendo che l’inserimento del compenso del direttore lavori nelle fatture emesse al committente rappresentava un’assunzione esplicita dell’obbligo di pagamento da parte dell’appaltatore.

Il giudice ha sottolineato che l’architetto aveva agito in coerenza con quanto previsto contrattualmente, fatturando al mandatario (la società appaltatrice) in quanto quest’ultimo agiva per conto del committente, ma in nome proprio. In questo schema, è il mandatario a rispondere direttamente verso il terzo (il professionista), pur potendo poi rivalersi sul mandante.

Conferma dell’attività svolta e validità del credito

Non solo: la società non aveva neppure contestato in modo specifico l’esecuzione delle prestazioni da parte del direttore lavori, né la correttezza dei SAL o delle comunicazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate. Il credito era quindi certo, liquido ed esigibile, e l’opposizione è stata rigettata.

Considerazioni conclusive

La sentenza contribuisce a chiarire una questione frequentemente dibattuta nella pratica operativa dei lavori con Superbonus: nel mandato senza rappresentanza, il mandatario che riceve le fatture dai tecnici e le include nelle proprie verso il committente, risponde direttamente del pagamento, anche in assenza di un contratto scritto con il professionista.

Questo assetto, come ha rilevato il Tribunale, si articola su due piani: quello interno tra committente e general contractor (regolato dal mandato), e quello esterno tra contractor e professionisti, nel quale la società si assume obbligazioni immediate ed autonome verso i tecnici. Un chiarimento prezioso in un settore dove la chiarezza contrattuale è spesso sacrificata alla complessità operativa.

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