Il superbonus è un incentivo fiscale. Il condominio è stato scelto come soggetto destinatario della misura, ma ciò non vuol dire che esso sia titolare del credito di imposta che discende dall’esecuzione delle opere previste dal decreto Rilancio. Il concetto di condominio, se dal punto di vista fiscale può essere valutato unitariamente – in virtù del codice univoco di cui dispone – dal punto di vista del diritto civile può essere considerato come un soggetto frastagliato di tante soggettività giuridiche, quanto quelle che lo contribuiscono a caratterizzare.
Potremmo definire il condominio, allora, più che come destinatario del superbonus come relativo “soggetto attuatore” per conto dei singoli condòmini (contribuenti). Gli effetti di una simile disamina sono poi sostanziali, non solo formali. Occorre partire dalle basi per comprendere il rilievo. L’appalto delle opere di cui al superbonus è stipulato dal condominio, per ragioni di mera forma.
Il tipo di obbligazione
L’obbligazione che discende dal contratto è di natura parziaria, per cui si realizza una doppia esposizione: la prima tra condominio e appaltatore, la seconda tra condominio e condòmino. La deliberazione per l’appalto delle opere sulle parti comuni è di competenza assembleare: ciò è fuor di dubbio visto le attribuzioni di cui all’articolo 1135 Codice civile. Le stesse opere di cui al decreto Rilancio (definite interventi trainanti) sono state qualificate con il decreto semplificazione come interventi di manutenzione straordinaria (quindi, come innovazioni). La maggioranza assembleare per tali tipi di interventi, visto il latente interesse (pubblicistico) che si cela dietro la realizzazione di queste opere edili, è stato abbattuta ad una soglia minima, quale quella di almeno 1/3 del valore millesimale in uno a quella degli intervenuti.
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