Per le costruzioni in sopraelevazione si deve sempre considerare il criterio della prevenzione, in tema di rispetto delle distanze. L’assunto è stato appena stabilito dalla corte di Cassazione con la sentenza pubblicata il 3 giugno 2020 numero 10467.
La norma
L’articolo di riferimento è l’873 del Codice civile, per il quale: «Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore».
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