Con la Sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, G.relatore dott.ssa Antonietta Scrima, nr 10154 del 2018, pubblicata in data 27 aprile 2018, il Condominio è stato esonerato dal rispondere all’obbligo di risarcimento del danno nei confronti di un condòmino, a causa di una rovinosa caduta avvenuta nel corpo scala.
Il fatto
Il signor Tizio ha convenuto in giudizio il proprio Condominio di Via Gamma dinanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta sulle scale condominiali.
Motivo? La presenza di sostanze oleose sul pavimento.
Si è costituito nel processo la compagine condominiale, resistendo alla domanda e contestando l’addebito. Inoltre, in via prudenziale, ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione, garante per la responsabilità civile, per essere manlevato da ogni responsabilità eventualmente accertanda in corso del processo.
In primo grado il giudice di merito ha respinto l’azione esercitata da parte del condòmino. Anche in secondo grado è toccata la stessa sorte al danneggiato. Niente risarcimento. In entrambe le fasi processuali, la relativa richiesta risarcitoria è stata ritenuta non fondata.
Tizio, allora, decide di ricorrere in Cassazione ritenendo che i giudici di merito non abbiano ben interpretato la fattispecie, riconducendola nella previsione di cui all’articolo 2051 codice civile, a mente del quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “.
La Sentenza
Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, la Corte di Appello di Roma ha fatto buon uso degli accorgimenti giurisprudenziali maturati in ordine all’interpretazione della norma in disamina.
La responsabilità per cose in custodia non può trovare ingresso tutte le volte in cui l’evento (cioè il sinistro) sia occorso a causa di un fatto del terzo.
L’efficacia causale esclusiva della caduta è stata, infatti, correttamente ricondotta alla presenza di una sostanza oleosa presente sulla pavimentazione della scala condominiale.
Dall’altra parte, la non identificazione del terzo non costituisce elemento ostativo alla ritenuta sussistenza del caso fortuito, in quanto esso va spiegato in termini di imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento.
In altri termini, il sinistro si è generato a causa della presenza di un elemento non riconducibile alla sfera di dominio del condominio, tanto da escluderne qualsivoglia responsabilità (all’uopo, va richiamata la Ordinanza 25856 del 31.10.2017, con cui, in un caso simile a quello trattato, era stata respinta la richiesta risarcitoria con la seguente motivazione:
“Nella specie la ricorrente era caduta dalle scale scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, e quindi costituiva l’unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2051 codice civile“).
Conclusione
Tizio, dunque, ha perso la causa perché non ha dato prova dell’effettiva verificazione del fatto dannoso.
Più precisamente, il danneggiato non ha dato prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, in quanto i gradini della scala condominiale sono inerti e privi di intrinseca pericolosità.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittima è costante nell’affermare che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come nel caso in specie), di aver adottato un comportamento prudente e adeguato ai luoghi.
Anzi – ci permettiamo di aggiungere un ulteriore elemento (non menzionato in sentenza) – la conoscenza dei luoghi frequentati quotidianamente, secondo la Suprema Corte, è già in sé un elemento idoneo a provare l’elisione del nesso causale tra cosa e il sinistro (sul merito, si cfr, Cassazione Civile 17199/2015; con la quale si è ribadito il principio per cui, in caso di caduta dalle scale di un condominio non si ha diritto al risarcimento ove vi sia la consapevolezza dei disagi che ci sono e si sia in grado, quindi, di gestire il pericolo con una preventiva attenzione).
Fonte https://www.condominioweb.com/cadere-dalle-scale-per-la-presenza-di-una-sostanza-oleosa.14806#ixzz5H3VE9xmk
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