L’avviso di convocazione dell’assemblea costituisce un atto unilaterale recettizio e quindi, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio dei cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, che rappresenta la condizione della validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ai sensi dell’articolo 1335 codice civile. Nell’ipotesi di invio dell’avviso di convocazione con lettera raccomandata A.R. qualora questa non venga consegnata per l’assenza del destinatario, la data di consegna si deve intendere coincidente con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale che costituisce il titolo idoneo a consentire il ritiro.
Published Novembre 18, 2020 by Avv. Rosario Dolce
Avviso di giacenza della raccomandata con l’invito all’assemblea, come regolarsi in tempo di covid?

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