Il caso. Succedeva che un’assemblea di condòmini nominava il nuovo amministratore, ma solo dopo che gran parte di essi abbandonava i lavori e, dunque, in carenza dei millesimi necessari.
Alcuni partecipanti, vistasi recapitare il verbale contenente la delibera del caso, decidevano di impugnare innanzi al tribunale competente, per chiedere l’invalidazione della statuizione.
Il giudice, stante il tenore dell’azione, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera assembleare(neutralizzando, seppur provvisoriamente e secondo le predette esigenze cautelare, la nomina dell’amministratore).
L’amministratore “decaduto” e/o “sospeso”, frattanto, convocava una nuova assemblea, ponendo, come punto all’ordine del giorno, la “
conferma del precedente deliberato“. L’assemblea, a maggioranza, approvava.
I condòmini “ribelli” (cioè colo i quali avevano esercitato la prima azione di gravame) impugnavano anche la statuizione conseguenziale, affermandone la nullità,in quanto, a loro avviso, l’amministratore in prorogatio imperi non era legittimato alla convocazione di una simile assemblea dei condòmini. Il primo giudice adito gli dà torto.
I condòmini non demordono e decidono di promuovere reclamo avverso il provvedimento cautelare.
Il caso viene così sottoposto alle cure del Tribunale di Catania, in composizione collegiale e deciso con provvedimento del 2 agosto del 2018.
Il provvedimento. Il giudice collegiale stravolge l’esito della vicenda: dando ragione ai condòmini.
La motivazione offerta, al riguardo, è degna di nota e cela una sottigliezza “giuridica”: che è bene memorizzare a futura memoria. Ed invero.
Il giudice etneo parte dall’assunto per il quale l’amministratore “sospeso” non ha chiesto all’assemblea, calibrando i punti all’ordine del giorno, di volersi pronunciare sulla nomina dell’amministratore – vista la vacatio – ma ha chiesto di volersi confermare il precedente deliberato, che però era già affetto da vizi (visto che era stato sospeso dal precedente provvedimento giudiziario).
L’amministratore, così operando in regime di prorogatio imperi, non ha posto in essere un atto urgente ma solo un atto esorbitante il proprio “mandato”. Sebbene il nuovo articolo 1129 del Codice civile consacra la continuità dell’attività dell’amministratore cessato (in attesa di nomina del subentrante), tuttavia, detta attività, è stata ritenuta circoscritta meramente alle attività urgenti, al fine di evitare pregiudizi agli interessi del condominio.
Orbene, al di fuori di tale ambito, si pone la convocazione di un’assemblea dei condòmini per far discutere e deliberare in tema di conferma di una delibera già impugnata e in sé già sospesa giudizialmente.
Pertanto, il predetto decidente, in riforma della precedente statuizione, ha ritenuto opportuno sospendere anche tale delibera.
Conclusione. L’amministratore di nuova nomina, nel caso in cui la delibera che ne abbia disposto la designazione sia stata impugnata e poi sospesa giudizialmente, è in grado di compiere atti amministrativi solo “urgenti”.
Tra questi, va annoverato quello di provvedere alla convocazione di un’assemblea per far discutere e deliberare solo in tema di nomina di un nuovo amministratore.
Riportano i superiori principi al caso in specie, ai fini esemplificativi, giova evidenziare che, ove l’amministratore avesse voluto effettivamente indire un’assemblea che, in qualche modo, superasse e riformasse i profili d’invalidità della precedente, non avrebbe dovuto proporre all’ordine del giorno la dizione “conferma/ratifica della manifestazione precedente”, ma quella contenente una nuova valutazione sulla “nomina”.
La forma è sostanza…
Fonte https://www.condominioweb.com/amministratore-in-regime-di-prorogatio-imperi.15245#ixzz5X8An2nbc
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