La rappresentanza in giudizio dell’amministratore è disciplinata dall’articolo 1131 del Codice civile: «Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitegli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore può agire in giudizio sia contro i condòmini scontro i terzi».
Published Febbraio 3, 2020 by Avv. Rosario Dolce
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