Installazione ascensore: senza interesse ad agire la delibera non si impugna

L’installazione di un nuovo impianto di ascensore, se discusso in assemblea in termini di preventivo da ripartire, non legittima alcuna impugnazione di sorta, se non consta di una decisione definitiva. Ciò è quanto emerge dalladecisione del Tribunale di Roma, adottata con sentenza numero 11640 del 06 luglio 2021.

Il fatto
Un condòmino romano ha lamentato l’invalidità della decisione siccome, in sede d’adunanza, alcuni partecipanti al condominio avevano manifestato l’interesse alla realizzazione dell’impianto di ascensore e, al pari, avevano invitato l’amministratore a redigere un piano di riparto delle spese (nella misura del 50% per millesimi proprietà e il 50% per altezza di piano).Il giudice capitolino, tuttavia, ha respinto la relativa domanda, assumendo che l’attore non avesse interesse ad agire di cui all’articolo 100 Codice procedura civile.

La sentenza
In particolare – così rammenta il decidente capitolino – per avere diritto di impugnare una delibera, il condòmino deve lamentare e riscontrare non solo l’esistenza di vizi formali ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile ma altresì che la “scelta” sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condòmini nei confronti dell’ente di gestione suscettibile di eventuale pregiudizio (Cassazione civile 11214/13). Inoltre, il condomino che intenda impugnare una delibera per assunta erroneità del riparto di una spesa deve allegare e dimostrare di avervi interesse, emergenza che presuppone la derivazione, dalla detta deliberazione, di un suo personale pregiudizio (Cassazione civile 6128/17).

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-07-14/installazione-ascensore-senza-interesse-ad-agire-delibera-non-si-impugna-182021.php?uuid=AEXWjzW

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