L’arbitrato irrituale e, nella specie, la perizia contrattuale, riportato nel contratto di appalto tra condominio ed impresa esclude il ricorso al giudice ordinario. L’inedito principio è stato di recente affermato dalla Corte di appello di Milano con sentenza 1912 del 17 giugno 2021 , che, in quanto tale, “liberalizza” il ricorso a tale forma alternativa per la risoluzione delle controversie condominiali con i fornitori condominiali.
La vicenda
Il caso prende spunto da un contratto di appalto stipulato fra un condominio locale e una impresa edile, in cui si era prevista una clausola denominata “Arbitrato irrituale”, a mente del quale «Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, questa sarà risolta con arbitrato irrituale, in concreto le parti concordano che le questioni verranno risolte con l’intervento dei soli tecnici, ingegneri, architetti e geometri che siano regolarmente iscritti presso gli albi e i collegi di loro competenza. Escludendo fin d’ora l’intervento di vertenze legali».
In effetti, dopo la conclusione dei lavori e a fronte dei denunciati vizi da parte del committente, si è dato luogo ad un arbitrato che si è regolarmente concluso con un lodo vincolante (il quale prevedeva il pagamento della somma di circa sedicimila euro da parte dell’appaltatore in favore del condominio, a copertura delle spese per eseguire alcuni ripristini strutturali onde eliminare i vizi ed i difetti dei lavori accertati dagli arbitri).L’appaltatore, nondimeno, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – chiesto e ottenuto dal condominio per recuperare il credito portato dal lodo arbitrale – eccepiva, in via riconvenzionale, la decadenza e/o la prescrizione dell’azione di denuncia dei vizi formulata dal condominio (a norma dell’articolo 1667 Codice civile).
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