Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Questo è quanto è stabilito dal Codice civile, dall’articolo 873, che si completa con una ulteriore postilla, vale a dire quella per cui nei regolamenti può essere stabilita una distanza maggiore.
La Corte di Cassazione, con il provvedimento del 28 dicembre 2020 (Ordinanza nr 29644) , riflette sulla possibile derogabilità della norma, ed enuncia un principio segno di nota, e cioè che: «In materia di distanze legali, le norme di cui all’art. 873 Codice civile, dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli, volte unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili mediante convenzione tra privati».
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