Il proprietario di un immobile concesso in locazione non è tenuto a rispondere del debbio accumulato dal conduttore con la società che somministra l’acqua
Nei contratti di somministrazione dell’acqua a rispondere dell’obbligazione contrattale è solo il conduttore, in quanto intestatario dell’utenza e parte del rapporto contrattuale intessuto con il fornitore.
Nessun pregio riveste, sotto tale aspetto, la clausola di salvaguardia contenuta nel regolamento comunale di Montecatini ove prevede la responsabilità solidale del titolare del diritto di proprietà, nel caso in cui non faccia comunicazione del (mancato) rientro del possesso.
Consegue che il proprietario dell’immobile, ancorché locatore, non sia legittimato passivamente a rispondere dell’obbligazione neppure in via solidale.
A tal conclusione perviene il Giudice di Pace di Pistoia, statuendo sul merito del difetto di legittimazione passiva da parte del proprietario dell’immobile.
Il fatto. L’azienda che gestisce il servizio di distribuzione delle risorse idriche presso il Comune di Montecatini agisce in giudizio per il recupero di un credito contro l’intestatario dell’utenza e nei confronti del proprietario dell’immobile che lo aveva concesso in locazione.
Il locatore, costituitasi ritualmente, eccepisce preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva.
L’eccezione è considerata pregevole da parte del Decidente; l’azione di responsabilità contrattuale spiegata dall’azienda pubblica nei confronti del proprietario dell’immobile è stata così respinta, stante il seguente iter argomentativo.
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La Sentenza. La Pubblica amministrazione non può di propria iniziativa imporre prestazioni personali o patrimoniali ai cittadini a meno che dette prestazioni non siano previste in leggi o fonti ad esse equiparate.
I regolamenti e le fonti secondarie non sono in grado di disporre obblighi di tale fattezza, se non di dare mera esecuzione a fonti di rango primarie.
Nel caso in specie, la previsione regolamentare del Comune di Montecatini è stata ritenuta contra legem, laddove estenda, in date circostanze,una responsabilità solidale in capo al proprietario dell’immobile in caso di mancato saldo della bolletta “acqua” da parte del rispettivo conduttore.
Tale disposizione contrasta – a dire del giudicante – le norme generali del codice civile volte a regolamentare il rapporto e il relativo sinallagma contrattuale.
Il Giudice, pertanto, facendo ricorso, da una parte, ai precetti di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 2248 del 1865 allegato E – i quali consentono di disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi -,e, dall’altra parte, alla carta dei servizi relativi al servizio idrico – la quale prevede la responsabilità esclusiva del conduttore -, ha disapplicato la norma del regolamento comunale e statuito sul merito della carenza di legittimazione del convenuto proprietario dell’immobile.
In estrema sintesi, dunque, si è in grado di concludere affermando che:
il locatore di un bene immobile, in quanto estraneo al contratto di somministrazione stipulato dal conduttore con l’ente che somministra le risorse idriche, non è tenuto a rispondere della relativa obbligazione, neppure in via solidale.
Giudice-di-Pace-di-Pistoia-2015
Fonte http://www.condominioweb.com/utenza-idrica-il-locatore-non-risponde-dei-debiti-contratti-dal.12072#ixzz3lEmC5bVd
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