SUPERBONUS, BONUS FACCIATE, CONDOMINIO E SOCIETA’

L’art. 119, comma 9, del decreto Rilancio, con riguardo per il superbonus 110% – analogamente a quanto avviene per altre forme di ristrutturazione edilizia – circoscrive l’ambito dei soggettivo dei beneficiari a condominii, persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari) solo per un “numero massimo di due unità immobiliari”, agli IACP (Istituti autonomi case popolari), alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per gli spogliatoi).

Per i titolari di reddito d’impresa o professione l’unica possibilità di fruizione della agevolazione interviene nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Le Società di capitali, quindi, sono state escluse dal novero dei contribuenti in grado di usufruire “direttamente” dei benefici fiscali in disamina, ancorché la cartolarizzazione dei crediti fiscali, prevista dal D.L. n. 34/2020, ha esteso anche a questi soggetti la facoltà di usufruire dell’opzione relativa alla cessione del diritto alla detrazione limitatamente alle spese riconducibili agli interventi trainanti effettuati nell’ambito di un condominio per le parti comuni (e, in tal caso, purché i rispettivi immobili non siano, in termini di superfice, superiori ad oltre 50% di quella complessiva del fabbricato).

In punto, l’agenzia delle Entrate con la circolare 30/E ha precisato che: “In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio” (Cfr. circolare n. 19/E/2020).

Alla stessa conclusione deve pervenirsi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia tradizionale, ovvero la tipologia rispetto alla quale – per intendersi – si fruisce della detrazione al 50% sino al 31 dicembre 2021, posto che l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste in una detrazione dall’IRPEF (disciplinata dall’art. 16-bis TUIR).

Viceversa, nel caso del bonus facciata la situazione è diversa.

In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattasi, nella specie, delle persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non titolari di reddito d’impresa, nonché dei soggetti titolari di reddito d’impresa.

Quindi, in caso di sostenimento delle spese per il rifacimento della facciata, i soggetti IRES, possono procedere o alla detrazione delle stesse mediante l’appostamento del costo nel modello Redditi; o per il tramite della cessione del diritto alla detrazione secondo le indicazioni del D.L. n. 34/2020

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