Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.
Nello specifico, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3., un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
Al fine, il “consumatore” deve preparare un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi.
Il piano deve, altresì, indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
Quanto ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, gli stessi possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Per inciso, ai sensi della citata normativa, si intende: |
a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; |
b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. |
Il fatto
Il Condominio Alfa, aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il giudice della procedura di sovraindebitamento n. 1/18, denominata “Piano del Consumatore”, dichiarava inammissibile il ricorso presentato, per mancanza del requisito soggettivo di cui all’articolo 6 legge 3/2012 (relativo al concetto di “consumatore”).
In particolare, il reclamante evidenziava come una sorta di attenuata personalità giuridica del condominio si sia sempre più delineata in dottrina ed in giurisprudenza, tant’è che, la stessa giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure nel provvedimento qui reclamato (cass civ. 18.9.2014, n. 19663), rilevava che a seguito della entrata in vigore della legge di riforma del condominio (l. 11.12.2012, n. 220 recante “modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), fosse in atto un processo di riconoscimento di una “soggettività giuridica autonoma” del condominio.
Partendo da tali premesse, si è rappresentato che il condominio sia costituito da un insieme di “consumatori” e che, in quanto tale, lo stesso “ente” rientri appieno nella definizione data dall’art 6 della legge 3 /2012.
Il provvedimento
Il Tribunale di Bergamo con provvedimento del 16 Gennaio 2019 – Pres., est. Giovanna Golinelli – ha respinto il superiore reclamo, affermando che il condominio non è in grado di potersi qualificare come “consumatore.
In altri termini, il Condominio negli edifici è stato ritenuto soggetto inidoneo ad accedere alla procedura di sovraindebitamento.
L’argomentazione, a tal uopo, proposta verte sull’esame di un precedente arresto giurisprudenziale, riconducibile alla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1886 del 2016.
In tale pronuncia, i giudici di legittimità avevano chiarito in quali termini potesse essere definito consumatore anche un imprenditore od un professionista.
La definizione di “consumatore”, tuttavia, non sarebbe in grado di essere estesa al punto tale da comprendervi un ente collettivo quale il Condominio.
Anzi – soggiunge il decidente lombardo – “la nozione di consumatore, quale posta nel nuovo art. 6 co. 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all’art 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti derivino da atti compiuti dalle persone fisiche.
Definizione di Consumatore o utente (secondo il Codice del Consumo) |
la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta |
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Invero, si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso; in quanto tale, per l’accesso alla procedura, pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla persona fisica, tanto escluderebbe l’accesso alle persone giuridiche, ovvero agli enti di gestione, comunque strutturati, quali il condominio negli edifici.
Conclusione
In definitiva, il Tribunale de quo ha respinto il ricorso del Condominio affermando, testualmente, che: <<appare corretta e coerente con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, la declaratoria di inammissibilità del ricorso depositato dal Condominio in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 6 perché non riconducibile ad una “persona fisica”>>.
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