In seguito, a fronte della ricezione del verbale, Tizio impugna la delibera assembleare,dinanzi al Tribunale di Roma, affermandone l’illegittimità per un vizio nel procedimento di convocazione, maturato nei suoi riguardi. Questi sono i fatti.
La sentenza. La domanda viene ritenuta fondata. Tizio ha contestato di non essere stato informato della convocazione dell’assemblea con regolare avviso e con il prescritto anticipo. Ciò gli ha impedito di prendervi parte.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione…”.
Il tempestivo invio dell’avviso è condizione di validità dell’assemblea. La riforma disposta con la legge 220/2012 ha modificato il terzo comma della disposizione in esame, prescrivendo che: “In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati“:
La prova sulla regolare convocazione dei condòmini (o meglio, degli aventi diritto) deve essere fornita in giudizio da parte del Condominio, non potendo fornire il condòmino prova negativa di non esser stato regolarmente convocato (tra le tante, Cassazione civile 5254/2011, 10875/1988) e costituendo l’avviso un elemento costitutivo della validità del deliberato (in punto, cfr Ordinanza 22685/2014).
Nello specifico, il Condominio si è difeso affermando di aver invitato Tizio a partecipare all’assemblea dei condòmini previa spedizione del medesimo avviso a mezzo lettera raccomandata a.r. e posta elettronica certificata.
Ora, seppure la spedizione postale è intervenuta fuori termine, l’invito alla partecipazione è stato recapitato in modo tempestivo a mezzo della spedizione “telematica”, avvenuta dall’indirizzo PEC dell’amministratore all’indirizzo di posta ordinaria (mail) di Tizio. Ma anche tale eccezione è stata respinta e ritenuta non meritevole di alcun pregio giuridico. La delibera è stata così annullata.
Conclusione. Il giudice romano, con la Sentenza in commento, ha affermato che la “semplice” email non fornisce le medesime garanzie di sicurezza, in ordine alla ricezione della comunicazione, che vengono fornite dagli altri mezzi indicati dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile (per inciso: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax, raccomandata a mano).
Con la cosiddetta “email” non si prospetta neppure una “presunzione di conoscenza” correlata al fatto che il messaggio sia pervenuto all’indirizzo del destinatario.
Ed infatti, a differenza del titolare di un indirizzo PEC, il titolare di un indirizzo email non ha alcun onere di consultare la “posta elettronica” in arrivo (sempre ammesso che la spedizione giunga nella relativa “cartella” e non venga automaticamente spostata in altra a causa dell’operare di eventuali filtri “antispam”).
Fonte https://www.condominioweb.com/avviso-convocazione-pec.14986#ixzz5LsHuWm6K
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