In una complessa e quanto mai articolata Sentenza del Tribunale di Palermo (nr 39/2017) [1] , g.i. dott.ssa Alessia Giampietro,si trovano i dettami su come impostare, da parte del condòmino danneggiato, una causa risarcitoria nei confronti della compagini condominiali e/o su come lo stesso Condominio possa – solo in date condizioni soggettive – “rimbalzare” al proprio amministratore la responsabilità di cui trattasi. Esaminiamo più in dettaglio le vicende.
In fatto. Tizio ha formulato contro il proprio Condominio sia una domanda di risarcimento in forma specifica dei danni arrecati dalla cosa in custodia (chiedendo la condanna alla esecuzione delle opere necessarie per ripristinare statu quo ante), sia una domanda di risarcimento per equivalente per il mancato godimento dell’immobile danneggiato.
Il Condominio, per andare esente da responsabilità rispetto una simile ed articolata domanda, ha tentato di provare il caso fortuito – consistente in un evento imprevedibile ed inevitabile (ivi accennando su un comportamento abnorme assunto dal danneggiato) -, ritenendo di poter interrompere il nesso causale tra l’omessa custodia ed il danno.Lo stesso Condominio convenuto ha anche chiamato in causa l’amministratore pro tempore all’epoca dell’evento, imputandogli la responsabilità dell’occorso. Questi i fatti.
La Sentenza.L’attore ha “principalmente” domandato la condanna del Condominio al risarcimento del danno causato dalla differenza tra il valore locativo dell’appartamento nelle attuali condizioni di degrado e il valore locativo dello stesso se non ci fossero state le problematiche causate dalle infiltrazioni.
Stando alle consulenze tecniche riportate in atti, l’immobile è risultato essere gravemente danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dalle coperture.
Quindi è risultata fondata la doglianza dell’attore circa l’inutilizzabilità dell’immobile di sua proprietà.
Tale danno è stato ricompreso nella differenza tra il valore locativo dell’appartamento nelle attuali condizioni e quello che invece esso avrebbe avuto in condizioni ordinarie e senza le problematiche connesse alle citate infiltrazioni.Il Condomino convenuto è stato così condannato al pagamento dell’astronomica somma di euro 72.113,00.
Il decidente ha anche statuito sulla domanda di “manleva” esercitata dal Condominio nei confronti del proprio amministratore pro tempore (con la quale, per essere ancora più chiari, la compagine chiedeva che il proprio debito, laddove accertato, sia imputato ad un altro soggetto perché ad egli causalmente riferibile).
La compagine, a sostegno della relativa domanda, aveva addotto una responsabilità professionale del relativo mandatario per non aver ottemperato agli obblighi ed ai doveri sullo stesso incombenti durante la esecuzione dei lavori effettuati dall’appaltatore.
Più precisamente, secondo quanto asserito dal Condominio, detti lavori non eseguiti a regola dell’arte, sono da individuarsi quale unica causa dei danni lamentati dalla parte attrice sia alle parti comuni dell’edificio che a quelle di proprietà esclusiva.
La domanda, tuttavia, è stata ritenuta priva di pregio. Pregiudizialmente è stato censurata la chiamata in causa dell’amministratore da parte del Condominio, la quale è avvenuta, nei rispettivi confronti, non in proprio ma in funzione della qualità rivestita.
Ed invero: “…appare contraddittorio aver costruito e dedotto a fondamento della domanda di manleva una responsabilità professionale per inadempimento ad obblighi di controllo e vigilanza ed al contempo chiedere con il petitum la condanna dello stesso nella sua qualità di amministratore del medesimo Condominio convenuto; l’amministratore del condominio agisce in virtù di un rapporto di mandato, con la conseguenza che laddove lo stesso venga evocato in giudizio in proprio, per asserita violazione delle regole del mandato, non può essergli al contempo rivolta la domanda nella qualità di amministratore del medesimo condominio che nei suoi confronti agisce“.
Conclusione. La Sentenza in commento è un precedente da tenere in considerazione in tema di responsabilità risarcitoria all’interno di problematiche d’interesse condominiale, stante la chiarezza espositiva e il grado di approfondimento degli istituti trattati; essa involge sia le questioni di carattere oggettivo, cioè afferenti all’entità della quantificazione da potersi veicolare (da parte dei condòmini danneggiati), sia di carattere soggettivo, laddove il Condominio intenda riversare nella persona dell’amministratore le conseguenze pecuniarie di una simile condanna. Buona lettura e buono studio.
L’autore ringrazia per la segnalazione l’ing. Fabio Tuttoilmondo e l’avv. Roberto Falletta
Fonte http://www.condominioweb.com/responsabile-lamministratore-per-non-aver-ottemperato-agli-obblighi-ed-ai.14107#ixzz4rolTJluU
www.condominioweb.com
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