Consumatori due volte tutelati contro la mancata depurazione dell’acqua

La Corte costituzionale, con sentenza numero 335 del 10 ottobre 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, numero 36, nonché dell’articolo 155 comma 1 del Dlgs 3 aprile 2006 numero 152, nella parte in cui prevede che la quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui «fossero mancati gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi».

Si tratta di un principio fondamentale, troppo spesso sottovalutato o non applicato.
La sua traduzione pratica è importante per gli utenti del Servizio integrato idrico erogato dalle Ato di riferimento, cioè per tutti i cittadini i cui immobili sono approvvigionati dal sistema pubblico.

La quota della tariffa di depurazione
Si osserva al riguardo che la quota riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.

Quindi, se il servizio di depurazione non è stato fornito, ma quella quota di tariffa è stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla «effettiva fruizione del servizio di depurazione» che, «per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto », risulta «condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento» (Cassazione 14042/2013).

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2020-06-30/consumatori-due-volte-tutelati-contro-mancata-depurazione-dell-acqua-160918.php?uuid=ADB9uXb

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