La Suprema Corte di Cassaziones entenza 26 ottobre 2018 – 10 maggio 2019, n. 12573 ha statuito il seguente principio di diritto:
“il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi – come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilità di accertarne l’effettiva utilità per ciascun condomino – al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini“.
Nulla di rilevante se non fosse che l’assunto è stato applicato in una fattispecie particolare, quale quella concernente la valutazione delle attribuzioni assembleari in tema di approvazione del rendiconto (articolo 1135 codice civile) e, più specificamente, con riguardo alle poste debitorie imputate personalmente ai condòmini (articolo 1123 codice civile).
Nello specifico, si assume con la pronuncia in esame, che gli oneri postali e “compensi amministratore” dovuti in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e su problematiche straordinarie condominiali possono essere imputati contabilmente direttamente al condòmino che “ne ha tratto utilità in concreto”.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, nella fattispecie, non troverebbe applicazione il comma uno dell’articolo 1123 codice civile[1]; bensì il secondo comma, a mente del quale: Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno puo’ farne.
Ergo, alla stregua dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati e correttamente ribaditi, la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123 c.c., comma 2, previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo condomino.
[1] Segnatamente: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”
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