Solo l’avvocato del condominio, in sede giudiziale e con le dovute accortezze del caso, può “offendere” (o meglio, diffamare) il precedente amministratore.
L’esimente – per come considerata da alcuni autori come una causa di giustificazione e/o una causa di esclusione dell’antigiuridicità – è disciplinata dall’articolo 598 c.p., a mente del quale: Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Sulla scorta di tale presupposto la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con Sentenza nr 21749 del 26.03.2019 ha annullato senza rinvio una pronuncia delibata dal Giudice di Pace di Napoli, la quale aveva condannato per diffamazione un avvocato, elevando una multa di 1000 euro, per avere utilizzato, in seno ai rispettivi scritti difensivi (contro il precedente amministratore del Condominio patrocinato), la seguente affermazione: «ha effettuato raggiri nei confronti di condomini, dolose alterazioni dei bilanci, prevedendo solo pretestuose ma anche sfacciate».
Ergo, la libertà di discussione e di difesa alle parti e ai loro difensori nell’ambito dei procedimenti contenziosi prevale anche sull’onore del destinatario delle affermazioni stesse. Ma, si porga attenzione… Qualora le offese esulino dal contesto della causa, la punibilità delle stesse trova sfogo all’interno del processo medesimo, ed il giudice, oltre ad ordinare la cancellazione degli scritti offensivi per violazione dei doveri di probità e lealtà di cui all’articolo 88 c.p.c., può liquidare una somma a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
“Omnis, qui defenditur, boni viri arbitratu defendendus est”
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