Con ricorso ex articolo 140, comma VIII Codice del Consumo, avanti al Tribunale di Nuoro un’Associazione di consumatori ha citato in giudizio l’Ente gestore del Servizio integrato idrico locale nelle ATO della Regione Sardegna, chiedendo di astenersi dal chiedere ai clienti-utenti il pagamento di somme a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005-2011”.
Al contempo, l’Associazione ha chiesto inibirsi al medesimo ente gestore di interrompere l’erogazione del servizio nei confronti degli utenti-clienti che non abbiano provveduto al pagamento di tale richiesta economica.
Prima di addentrarci nel merito del ricorso occorre fare un passo indietro e verificare le ragioni per cui i gestori del servizio sono soliti applicare dei conguagli per gli esercizi precedenti.
La legittimazione dei conguagli in bolletta. La previsione del conguaglio relativo a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità competenti del servizio integrato idrico è stata fondata dall’AEEGSI (acronimo che sta per:Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sulla previsione dell’art. 154, comma 1, D.
Lgvo 152/2006 (Codice dell’Ambiente), ai sensi del quale “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo“.
In ordine all’elaborazione del metodo che definisca le componenti di costo da riconoscere nella tariffa e le metodologie di calcolo della stessa, è intervenuto il D.M. 1 agosto 1996, con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Normalizzato (MTN).
Come ha sottolineato anche la giurisprudenza amministrativa (v. TAR Lombardia 18 giugno 2014, n. 1593), il decreto è ispirato, oltre che al principio del “full costrecovery”, al criterio del c.d. “pricecap“: in base a tale criterio, l’autorità competente (ATO), applicando il MTN, approva una tariffa il cui ammontare sia tale da assicurare la copertura dei costi di investimento ed operativi che il gestore dovrà presumibilmente sostenere per l’erogazione del servizio.
La ratio che ha ispirato questo modello è evidentemente quella di evitare il fenomeno dei rimborsi a piè di lista, in modo da spingere gli operatori a perseguire politiche di efficientamento che si ripercuotano positivamente su tutto il sistema” (cfr. TAR Umbria, sez. I, 5 maggio 2011 n. 126).
Il DPCM del 20.7.2012 ha poi attribuito all’AEEGSI il compito di definire le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e di fissare le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe.
La delibera dell’AEEGSI n. 643/2013 ha così introdotto nuove modalità per la determinazione delle tariffe (cd. Nuovo Metodo tariffario).
Nello specifico, l’articolo 2 del provvedimento ha stabilito che, ai fini dell’aggiornamento tariffario, tra le componenti di costo del servizio, è compresa anche la componente relativa ai conguagli (cioè quella per cui è causa).
Tale “voce di spesa”, stante la previsione normativa in disamina, dovrà essere determinata in conformità alle previsioni di cui all’art. 31 dell’allegato A, intitolato “Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse“.
La norma, in disamina, in particolare, prevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo delle precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati e approvati, entro il 30.6.2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.
Ed invero: ” Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole:
- i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a ? 2) , ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
- i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;
- è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli”.
Il provvedimento in Sardegna. Il Commissario del SII per la Sardegna con la delibera n. 18 del 26.6.2014 ha poi approvato la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle partite pregresse ante 2012 pari a 106,71 M€ così come descritti nella relazione di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione.
Ora, sulla base di tale presupposto, l’Ente gestore del SII (Servizio Integrato Idrico) ha agito nei confronti degli utenti-clienti chiedendo il pagamento, in bolletta, anche dei “consumi pregressi” rispetto quelli maturati a far data dall’esercizio anno 2012.
Tutto ciò premesso , a tal punto, esaminiamo il tenore dell’ordinanza emessa da Tribunale di Nuoro in data 19 giungo 2018.
Illegittima la previsione dell’AEEGSI. Secondo il decidente il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico, stante il principio del recupero dei costi efficienti, non comprende la possibilità di applicare un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati.
Pur potendosi ritenere astrattamente legittima la previsione di introdurre, tra le componenti della tariffa, quella relativa ai conguagli, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sostenuti negli anni precedenti, il Tribunale nuorese ritiene non legittima la commisurazione dei medesimi ai consumi degli anni precedenti, come è stato fatto nel caso di specie.
Tale previsione, da parte dell’Autority – soggiunge il Tribunale di Nuoro – si risolve nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti, che appare in sé illegittima; e tanto per le seguenti ragioni:
- per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi (v. Cass., n. 9344/2004; Cass., n. 6942/2004);
- per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, nella misura in cui consente una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito o comunque previsto al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate.
Come ha evidenziato il Consiglio di Stato, la determinazione “ora per allora” è giustificata, in particolare, laddove trovi la propria ragione nel comportamento inadempiente del soggetto onerato nel fornire prontamente e compiutamente le informazioni e i dati richiesti (v. Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 3). Fattispecie, tuttavia, ritenuta avulsa dal caso trattato e, pertanto, non applicabile.
Conclusione. Il Tribunale adito premettendo sulle condizioni occorrenti per l’esercizio dell’azione cautelare di che trattasi (ovverosia sul rilevante numero di utenti coinvolti, sul carattere essenziale del servizio idrico in uno all’interesse dei consumatori a non essere privati di un bene fondamentale come l’acqua), ha ritenuto che sussistano i giusti motivi per ordinare all’Ente di gestione del SII di astenersi dall’inviare agli utenti “preavvisi di distacco e sospensione della fornitura” riguardanti le somme a titolo di “conguagli partite pregresse 2005-2011 ” e, dunque, ha ordinato alla medesima compagine di cessare ogni attività di riscossione coattiva connessa e conseguente alla richiesta di pagamento delle somme pretese a tale titolo.
Viceversa, il giudice sardo non ha ritenuto che sussistano i presupposti per ordinare alla medesima compagine di astenersi dal chiedere agli utenti il pagamento delle somme a titolo di “conguagli partite pregresse 2005-2011”, in quanto ha valutato che tale pretesa non è sufficiente ad integrare i “giusti motivi d’urgenza” che giustificano l’azione cautelare.
Fonte https://www.condominioweb.com/conguaglio-partite-pregresse-bollette-acqua.14937#ixzz5LsFB05V2
www.condominioweb.com
Be First to Comment