L’interpretazione dell’obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi ha trovato una definitiva chiarificazione attraverso l’intervento dell’Agenzia delle Entrate (in occasione del telefisco 2025, fonte Ilsole24ore), che ha fornito un’interpretazione estensiva della norma contenuta nell’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21/2022.
La disposizione, che fa riferimento agli incentivi fiscali disciplinati dagli articolo 119 e 122 del Decreto Rilancio, richiede che per tutti gli interventi di importo superiore a 516.000 euro le imprese esecutrici siano in possesso dell’attestazione SOA, indipendentemente dalla modalità di fruizione del beneficio fiscale.
La circolare 10/E del 20 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che l’obbligo di attestazione SOA si applica in modo uniforme sia nei casi di fruizione diretta della detrazione fiscale, sia nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura.
Questa interpretazione estensiva comporta che il requisito dell’attestazione SOA sia necessario per tutti i bonus edilizi, includendo non solo il superbonus, ma anche il bonus casa ordinario, l’ecobonus e il sismabonus, quando l’importo dei lavori supera la soglia stabilita.
La ratio di questa interpretazione trova fondamento nell’esigenza di garantire elevati standard qualitativi negli interventi edilizi e di prevenire possibili fenomeni fraudolenti, assicurando che solo imprese adeguatamente qualificate possano eseguire lavori di importo significativo. Questa impostazione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3613 del 2018, che, seppure nell’ambito degli appalti pubblici, ha sempre considerato l’attestazione SOA come requisito sostanziale e non meramente formale per la qualificazione delle imprese (e segnatamente: ” Il possesso dei requisiti di qualificazione SOA per l’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro è necessario anche per l’impresa aggiudicataria di un appalto di servizi che abbia offerto, nell’ambito delle proposte migliorative, la realizzazione di tali lavori, in quanto gli stessi entrano a far parte integrante dell’oggetto del contratto, vincolando l’appaltatore alla loro esecuzione. L’assenza di tale requisito in capo all’aggiudicataria comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione, a prescindere dalla circostanza che i lavori siano eseguiti a cura e a spese della stessa impresa senza oneri per l’amministrazione appaltante, in quanto la normativa di ordine pubblico che impone la qualificazione SOA mira a garantire le capacità realizzative e le competenze tecniche e professionali dell’esecutore, a tutela della corretta esecuzione dei lavori pubblici).
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate risulta particolarmente rilevante in quanto supera definitivamente i dubbi interpretativi sorti in merito all’ambito di applicazione dell’obbligo SOA.
La necessità di possedere l’attestazione non è quindi limitata alle sole ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, ma si estende a tutte le modalità di fruizione dei bonus edilizi (compresa la detrazione IRPEF diretta da parte del privato), rappresentando un requisito imprescindibile per l’accesso alle agevolazioni fiscali quando l’importo dei lavori supera la soglia stabilita dalla normativa.
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