Una stradina comune – per consentire l’accesso dalla via pubblica in favore di due villette – e una servitù di scolo delle acque piovane – costituita a seguito della modifica dei luoghi da parte di uno dei comproprietari – sono al centro dell’ultimo caso risolto dalla Cassazione con ordinanza 2317 del 1° febbraio 2021. Il principio dettato è quello per cui: «in regime di comunione, nessuno dei comproprietari può, secondo la legge, fare qualcosa contro la volontà dell’altro».
Il fatto
Il comproprietario cita il vicino, in particolare, per lamentare che costui sia solito parcheggiare la propria autovettura nella stradina comune, impedendo l’accesso alla sua area privata. Quest’ultimo si costituisce in giudizio è, non solo si difende, ma passa all’attacco, nel senso che contrappone all’attore una domanda riconvenzionale volta a chiedere la rimozione delle opere edili da questi realizzate senza autorizzazione preliminare, a danno della comune proprietà (in quanto vi si era costituita, di fatto, una servitù di scolo delle acque piovane).

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