Le irregolarità formali sui titoli esecutivi non sono mai irrilevanti. Così, ad esempio, un decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali, sprovvisto della sottoscrizione del giudice emittente, può essere contestato e ritenuto nullo, a norma dell’articolo 161, comma 2, Codice procedura civile. Ciò almeno è quanto ha riferito la Cassazione confermando una sentenza di merito per ragioni di rito (ordinanza, sezione 6, numero 1099 del 21 gennaio 2021) .
Published Febbraio 8, 2021 by Avv. Rosario Dolce
Senza la firma il decreto ingiuntivo è nullo, a tutto vantaggio del condominio moroso

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