Sappiamo come la sorte del compenso dell’amministratore sia indissolubilmente legata al verbale assembleare, o meglio a quanto lì riportato. In effetti, l’articolo 1129, comma 14 precisa che «L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta». Ma cosa potrebbe succedere se l’amministratore aggiunge a penna la specifica del compenso dovutogli, dopo la consegna del verbale? Una possibile risposta alla domanda la troviamo nella ordinanza 28509 del 15 dicembre 2020 della Cassazione , almeno con riguardo alle possibili contestazioni da muovere avverso l’addotta e assunta alterazione materiale del verbale assembleare.
Published Gennaio 3, 2021 by Avv. Rosario Dolce
Querela di falso contro il verbale sul compenso dell’amministratore

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