La realizzazione di un secondo bagno a casa potrebbe essere negata in forza della previsione contenuta nell’articolo 889 Codice civile, il quale dispone che “[…] Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”. In effetti, sull’esame di questa norma, o meglio sulla ricerca di un’altra ancora – quale quella prevista dall’articolo 1102 codice civile -, si è incentrata la controversia tra due condòmini, appena definita con Ordinanza nr 26680 del 24 novembre 2020.
I giudici di legittimità hanno affermato, a tal proposito, che nei rapporti di vicinato, rispetto alle singole unità immobiliari, l’articolo 889 trova applicazione solo in quanto compatibile con la concreta struttura dell’edificio e con la natura dei diritti e delle facoltà dei condòmini.
La coesistenza di più appartamenti in un unico edificio comporta però il contemperamento dei vari interessi al fine di garantire l’ordinato svolgersi della convivenza tra i condòmini, ed è compito del giudice provvedere alla relativa valorizzazione (in punto, è stata citata la Cassazione Civile 1989/2016; 17549/2019).
Ciò posto: “per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno, la disposizione dell’articolo 889 c.c., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel cambio abitativo alle moderne concezioni in tema di igiene”.
Quindi, in conclusione, la creazione o la modifica di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio – trattandosi di un’esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell’essenzialità – giustifica la mancata applicazione dell’articolo 889, codice civile in favore dell’articolo 1102 codice civile, nel condominio degli edifici (in punto, è stato richiamato il precedente della Cassazione civile, n. 13313 del 2009).

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