Di Ilaria avv. Gadaleta
Come è noto, il contenzioso giudiziario derivato dalla massiccia operazione dell’Inps, ha portato, negli ultimi anni, ad altalenanti risultati. Se, da un lato, la Corte di Cassazione ha sancito il c.d. principio di “universalizzazione delle tutele” (ex multiis sentt. 30344 e 30345 del 2017), sostanzialmente aderendo alla tesi dell’Ente, per la quale l’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 (ed il relativo art. 18 della L. 111/11) si applicherebbe al libero professionista sprovvisto di versamenti utili alla costituzione di una posizione previdenziale, dall’altro i giudici di merito, in primo e secondo grado, se ne sono discostati. O comunque, ne hanno dichiarato la “decadenziale” prescrizione ex art. 2935 c.c.
Ebbene, ad oggi, inaspettatamente, la Suprema Corte sembra aver “lanciato un salvagente”, attraverso l’applicazione analogica dell’art. 44 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2004.
In sostanza, secondo la VI° sezione (Relatore Dott. Luigi Cavallaro, sent. n. 19099 del 16.05.2019): “… l’INPS nella PROPRIA circolare n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo”. Concetto poi ripreso in diverse ordinanze (di rinvio alle Corti di merito) del 10.10.2020, emesse dal medesimo collegio “tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, l. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003)”, sia con riguardo a contribuenti non eccedenti la c.d. “soglia” che nel caso contrario.
Invito immediatamente recepito anche dalla Corte di Appello de L’Aquila (sent. n. 18/2020) la quale ha stabilito che “…anche i professionisti iscritti obbligatoriamente in albi – e segnatamente gli avvocati – sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata INPS, …ma esclusivamente per le annualità in cui il loro reddito abbia superato la soglia di € 5.000,00 … e solo per la parte di reddito che superi detta soglia”, con la naturale conseguenza che una “tassazione sull’intero” determina la nullità insanabile dell’atto ex art. 21‒septies della L. n. 241/1990.
Orbene, è ovvio che il giurista puro non può che storcere il naso di fronte alla applicazione di norme di tipo tributario ai casi per cui si discute, ma è vero pure che tutta la tesi della Suprema Corte si basa su norme fiscali (con la costante citazione del TUIR), indi per cui la disapplicazione discriminatoria di articoli favor “contribuentis” (si chiede venia per la stortura latinense) non può che produrre il crollo delle fondamenta della tesi universalistica. Staremo a vedere.

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