Le delibere sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1137 codice civile. Pertanto, il condòmino è obbligato a corrispondere la quota di spesa risultante dal piano di riparto approvato, perché la statuizione in cui esso è riportato costituisce idoneo titolo fondante il credito, potendo solo l’annullamento o la declaratoria di nullità, a seguito di ricorso giudiziario, farne cessare l’efficacia (e, conseguentemente, il corrispondente obbligo).
La massima, così sintetizzabile, è ricavata dalla Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 22 febbraio 2019, n. 1467. Di rilievo e poi l’argomentazione svolta (Giudice relatore dott. Roberto Ghiron).
Secondo il Tribunale romano può formare oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera. Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca della delibera, la quale, diversamente, può essere fatta valere, come detto, solo mediante l’impugnazione ex art. 1137 codice civile
Quindi, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 c.c., in sede diversa dal giudizio è consentito esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l’esistenza ovvero per accertare l’idoneità sostanziale della pretesa azionata, con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione.
Occorrerà poi verificare se l’assunta delibera sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio, con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera.
Sono irrilevanti, invece, le eccezioni afferenti la validità ed efficacia della delibera stessa, i quali sono esaminabili solo nell’alveo dello strumento esplicitamente accordato all’uopo dal legislatore (previsto chiaramente per evitare l’incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio).
Il sistema normativo si fonda sul rilievo prevalente che il legislatore ha inteso attribuire ai richiamati articoli 1130, 1137 c.c., 63 disposizioni attuazione codice civile in relazione a quelli riportati negli articoli 633 e 634 Codice di Procedura Civile.
La preminenza viene, dunque, accordata all’interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condòmini incisi dall’azione di recupero dei crediti in sede monitoria. La delibera approvata e il piano di riparto allegato è, conseguentemente, prova del credito e titolo di per sé sufficiente anche per iniziare l’espropriazione forzata (quindi, non sospendibile con la sola impugnazione ordinaria).
La ratio del sistema si coglie nell’obiettivo di consentire al condominio il raggiungimento della sua istituzionale finalità, la quale consta la conservazione e/o gestione della cosa comune nei confronti della collettività dei partecipanti, mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato (in tal senso v. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4421/07).
Con la conseguenza che, laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati, è assai limitato l’ambito entro il quale l’ingiunto può sollevare domande o eccezioni – proprio per evitare che si possa paralizzare il diritto dell’ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi -. Laddove, invece, il partecipante debitore (pure rimosse, se del caso, le delibere in questione) riesca a provare di avere pagato più volte lo stesso debito o chissà che altro per bloccare la pretesa economica in disamina, lo stesso ben potrà agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SS.UU. 4421/07 e Cass. 19519/05). Da tali presupposti discende, altresì, l’inesistenza di rapporti di pregiudizialità fra i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di impugnazione ex art. 1137 codice civile.
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