L’amministratore non può rivendicare l’usucapione di uno spazio nel condominio da lui gestito

L’amministratore non può rivendicare il possesso utile ai fini dell’usucapione, a favore del condominio che rappresenta, senza una espressa totalitaria autorizzazione ad agire da parte dei singoli condòmini. Il principio si ricava dalla ordinanza 25014 del 09 novembre 2020 della Cassazione.

La vicenda
La questione che approda sotto le scure dei giudici di legittimità risulta assai complessa e articolata, ma tra le vicende processuali emerse, degne di nota, c’è sicuramente quella sulla legittimazione ad agire dell’amministratore. Nel qual caso, quest’ultimo aspetto viene declinato rispetto un’addotta pretesa d’usucapione, di un cortile esterno al fabbricato condominiale. Nel merito, la legittimazione dell’amministratore è stata ritenuta insussistente «in relazione all’azionato acquisto di diritti reali, in mancanza di una espressa totalitaria autorizzazione ad agire da parte dei condomini, che non l’avevano affatto conferita nella evocata assemblea condominiale del 27 gennaio 2005».

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2020-11-12/l-amministratore-non-puo-rivendicare-l-usucapione-uno-spazio-condominio-lui-gestito-195430.php?uuid=ADY2E01

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