Nulla la delibera che autorizza al distacco “forfettizzando” le spese di conservazione dell’impianto. Della questione si è recentemente occupato il Tribunale di Roma (estensore Fabiana Corbo), con sentenza del 4 maggio 2016. Il Tribunale ha ritenuto nulla la delibera che autorizzava il condòmino al distacco senza preoccuparsi di determinare, a monte e mediante ausilio di un tecnico, l’esatta quota di contribuzione da porre in capo al medesimo in termini di spesa di conservazione. E in effetti la deliberazione impugnata riconosceva ad alcuni compartecipi il diritto al distacco prefissando una quota di contribuzione forfettaria, pari al 10% del costo complessivo sulle spese di conservazione.
Nel corso del giudizio è stato però acquisita una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), che ha certificato che il distacco dall’impianto da parte di alcuni condòmini abbia aggravato di gran lunga il costo di conservazione dello stesso a discapito degli altri (cioè dei ricorrenti). Dalla perizia tecnica emergeva che i condòmini rimasti allacciati all’impianto centralizzato si siano accollati maggiori oneri derivanti dal calo di efficienza e del maggior consumo di combustibile, per compensare le dispersioni di calore discendente dall’occorso distacco (pari, addirittura, circa al 60% della spesa complessiva da questi sostenuta nel biennio in questione).
Secondo il decidente, pertanto, la delibera in disamina è da ritenersi nulla, in quanto adottata senza il consenso unanime dei condòmini e, in ogni caso, perché sprovvista di una analisi tecnica sulle conseguenze che ne sarebbero maturate, in termini di equilibrio termico (tra gli immobili serviti) e in termini di equilibrio contributivo (tra tutti i compartecipi).
L’ormai consolidato orientamento della Cassazione distingue tra le spese di conservazione dell’impianto centrale e quelle dovute in relazione all’uso, stabilendosi che solo quest’ultime non siano dovute quando l’impianto non sia utilizzato (Cassazione, sentenze 10214/1996, 11152/97 e 129/99). Questo orientamento è stato poi recepito dal “nuovo” articolo 1118 codice civile (dopo la riforma del 2012), dove è chiarito che il condòmino che rinuncia al diritto sul bene comune non può sottrarsi al contributo alle spese di conservazione ma solo a quelle d’esercizio. Il distacco, dunque, è da ritenersi giuridicamente possibile, purché non vada a discapito degli altri condòmini.
tratto:
http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2016-07-18/il-distacco-e-illecito-quando-spese-sono-forfettizate-201622.php?uuid=ADvF8fu
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