Eredità, il legato abitativo vitalizio esonera dall’inventario

Il legato è una disposizione testamentaria con cui il soggetto attribuisce a una persona (non necessariamente erede) un determinato bene o un determinato diritto. Vi sono anche dei legati che non nascono dalle ultime volontà del defunto, ma che sono previsti direttamente dalla legge: ad esempio, è un legato di questo tipo il diritto di abitazione e di uso che spetta al coniuge superstite. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.

Il provvedimento
In relazione al legato del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, di cui all’articolo 540, comma 2, Codice civile,la Cassazione con l’ordinanza 5564 del 1° marzo 2021 , ha appena statuito che la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario, anche nell’ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità.

Le ragioni che giustificano l’esenzione del legatario del diritto di abitazione dall’onere dell’inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall’articolo 485 Codice civile, operano di contro, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. Anzi, con maggiore precisione, deve dirsi che è piuttosto la disciplina del legato ex lege che si adegua a quella del legato volontario e non il contrario. Proprio quest’ultima differenza è la peculiarità del caso appena risolto dalla giurisprudenza di legittimità.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-03-08/eredita-legato-abitativo-vitalizio-esonera-dall-inventario-184938.php?uuid=ADePXlOB

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