Mano pesante per professionisti privi del Pos. Sanzioni fino a 1.500 euro e rischio di sospensione dell’attività per chi non si adegua. Ecco quanto peserà la sola installazione per ogni professionista.
Provaci ancora Sam!
Il nuovo disegno di legge n. 1747, presentato il 22 gennaio scorso, ha riacceso le polemiche. Ma questa volta le intenzioni sono molto serie. Non ci saranno più scuse: il legislatore pare voglia utilizzare le maniere forti nei confronti di tutti i professionisti e artigiani privi del Pos prevedendo non solo sanzioni ma anche la sospensione dell’attività per chi non si adegua.
Tanto rumore per nulla. L’obbligo del Pos è scattato dal 30 giugno 2014, suscitando molte polemiche tanto che la norma è stata di fatto depotenziata –quasi derisa- visto che non prevedeva sanzioni per chi decideva di non utilizzarlo e non prevedeva nessuna agevolazione fiscale per chi, invece, decideva di adeguarsi. Il risultato è che la diffusione, tanto auspicata, è stata minima vuoi anche per la disabitudine, tutta italiana, ad utilizzare la “moneta elettrica”, vuoi per la refrattarietà dei professionisti visto i costi da sostenere per l’installazione e/o il mantenimento e l’uso .
La struttura del disegno di legge. A questo punto i Senatori, Aiello, Gentile, Bilardi e Di Giacomo hanno deciso di rimetter mano alla questione.
La proposta di legge nella sua struttura si basa sui seguenti punti cardini:
- sconto fiscale: chi utilizza il Pos ha diritto a detrarre dall’imponibile reddituale il costo percentuale di ciascuna transazione eseguita tramite questo strumento di pagamento (dal testo non si evince però l’entità della percentuale);
- sanzioni: ammenda di 500 euro per chi è sprovvisto di Pos. La sanzione può essere levata dalla Guardia di Finanza durante controlli di routine o a seguito di segnalazioni da parte dei clienti. Pagata la sanzione si hanno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Gdf l’avvenuta installazione;
- in caso di mancato adeguamento o comunicazione scatta una seconda ammenda, questa volta di mille euro. L’esercente o professionista ha ancora un mese di tempo per mettersi in regola;
- sospensione dell’attività professionale e/o commerciale per i più refrattari sino al completo adeguamento alla normativa in materia.
Le finalità. La ratio del provvedimento:
- premiare il professionista, commerciante, esercente o l’azienda che, in adempimento della normativa, abbia provveduto a dotarsi degli strumenti elettronici di pagamento;
- tutelare il consumatore e fruitore del servizio nel caso in cui si veda negata la legittima possibilità di pagare in tale forma.
Il giudizio di impugnazione. Non tutti sanno però che il provvedimento normativo che ha disposto l’obbligatorietà del POS è ancora in fase di esame da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – sostenuto, altresì, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri – ha impugnato il Decreto del 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico (pubblicato in G.U. 27 gennaio 2014, n. 21) , quale atto di normazione secondaria, attuativo di quanto disposto dal D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Il motivo di gravame. Con l’esercitata impugnativa è stata contestata principalmente la legittimità dell’art. 2 comma 1 del provvedimento, laddove dispone l’obbligo per le imprese e i professionisti di accettare pagamenti attraverso carte di debito, per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro (ART. 15).
Il Decreto – stando al ricorso – violerebbe diversi parametri della carta fondamentale, tra cui, gli articoli 23 (“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e 41 (“L’iniziativa economica privata è libera.”) della Costituzione.
L’esito dell’inibitoria. Il primo round del giudizio è però andato perso. L’Ordinanza del 29-30 aprile 2014, n. 1932 del TAR Lazio ha respinto in toto l’istanza cautelare, e cioè la richiesta di sospensione dell’efficacia in attesa della Decisione definitiva.
Il Giudice adito, in forza di una valutazione sommaria (che contraddistingue la fase cautelare), ha affermato l’insussistenza dei presupposti giuridici mossi a fondamento della domanda (fumus boni iuris), non ravvisando nella norma impugnata alcun profilo di violazione di legge né sotto quello dell’eccesso, né sotto quello dello sviamento del potere.
Anzi, i profili giuridici invocati a sostegno dell’azione di gravame sono stati ritenuti, in prima battuta, non pertinenti e, diversamente, imputabili all’atto avente forza di legge da cui esso promana (quindi alla fonte normativa primaria).
L’istanza di inibitoria è stata ritenuta carente anche sotto il profilo del periculum in mora.
La richiesta non integrerebbe – secondo apprezzamento del Giudice de quo – i presupposti richiesti dall’articolo 55, comma I del Codice del Processo Amministrativo. In buona sostanza, il TAR ha ritenuto che il pregiudizio allegato in ricorso – in relazione ai costi organizzativi ed economici connessi all’acquisto, al mantenimento e all’utilizzo del POS da porre in capo a ciascun professionista – avendo natura prettamente economica risulta, in ogni caso, riparabile e non definitivamente pregiudizievole per nessun professionista di sorta.
Il Giudice amministrativo ha però riconosciuto la complessità e problematicità della vicenda: riservandosi così di valutare più compiutamente la legittimità della norma nel proseguo, e cioè in sede di cognizione piena.
A tutt’oggi, si attende la sentenza definitiva del procedimento.
La contestazione. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha preso già posizione rispetto l’Ordinanza emessa dal TAR Lazio, contestandola aspramente (vedi nota datata 04 maggio 2014).
“In seguito a questo pronunciamento del TAR – afferma Armando Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche – l’obbligo di accettare pagamenti col POS verrà esteso a tutti i professionisti, indipendentemente dai livelli di reddito e dalla tipologia di clientela. Questo si tradurrà in un onere annuale di almeno 150 euro solo per disporre del dispositivo necessario a gestire i pagamenti. Un ulteriore inaccettabile aggravio per i professionisti”. “E’ singolare – prosegue Zambrano – che proprio nel momento in cui il Governo decide di mettere 80 euro al mese nelle tasche dei lavoratori dipendenti, venga consentita una misura vessatoria nei confronti dei professionisti. Una categoria che, ancora una volta, risulta fortemente penalizzata […]”Comunque – conclude – la battaglia continua. Alla fine riusciremo a dimostrare il carattere vessatorio di un provvedimento che, all’atto pratico, si tradurrà nel solito intollerabile regalo al sistema bancario”.
Ma quanto costa mantenere il POS? A questa domanda risponde l’ufficio studio del CGIA (associazione Artigiani piccole imprese) di Mestre. I dati che se ne ricavano sono assai sconfortanti. E segnatamente: “Al netto delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri migliori clienti, secondo le stime realizzate dalla CGIA su un campione significativo di istituti di credito italiani, un’azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull’incasso, dovrà sostenere una spesa media annua di 1.200 euro”.
Anche Feder consumatori lancia l’allarme sui costi del POS e sulla possibile imputazione degli stessi a danno degli utenti finali.
Di rilievo, la tabella sui costi complessivi che genererà l’installazione il mantenimento tra costi fissi e variabili a secondo della transazione.
Installazione e attivazione POS |
gratis |
€ 150,00 |
Commissione mensile gestione del servizio | ||
Modello fisso standard |
€ 25,00 |
€ 38,00 |
Modello Adsl/Ethernet |
€ 40,00 |
€ 59,00 |
Modello cordless |
€ 40,00 |
€ 50,00 |
Modello GPRS/GSM |
€ 50,00 |
€ 60,00 |
Commissione percentuale sul tranzato |
2,50% |
3,50% |
Commissione fissa per singola transazione |
€ 0,30 |
€ 0,50 |
Elaborazione O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori su fogli illustrativi e condizioni economiche degli istituti bancari.
N.B. I costi relativi a canoni ed utilizzo delle linee telefoniche, oltre quelli relativi ai materiali di consumo (la carta per gli scontrini) sono a carico dell’esercente. http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20140618121745
Fonte http://www.condominioweb.com/pos-obbligatorio-per-tutti-sanzioni.11681#ixzz3Tb9hd3S2
www.condominioweb.com
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