Nel sistema processualcivilistico vigente opera il cosiddetto principio dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sezione seconda, Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019).
L’Accertamento Tecnico Preventivo
Risulta, pertanto ammissibile nel processo di merito l’ATP (acronimo che sta per Accertamento Tecnico Preventivo) acquisito prima dello svolgimento del processo, specie se funzionale alla individuazione delle cause di infiltrazioni che attanagliano un immobile sito in condominio, posto sotto un lastrico solare in uso esclusivo (Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza nr 128 dell’08 gennaio 2020).
L’acquisizione nel processo di merito
L’acquisizione della relazione ATP non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che la parte che lamenti la ritualità dell’acquisizione e l’impossibilità di esame delle risultanze dell’indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito alle stesse (cfr. Cassazione civile numero 6591-2016; Cassazione civile numero 23.693- 2009; cassazione civile numero 17.790-2004).
Il libero convincimento del giudice
Conseguentemente, il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione.
Ergo, il giudice della causa ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest’ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti ( Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010).
Differenza tra ATP e prova dichiarativa
La dottrina, tradizionalmente, distingue poi la prova dichiarativa dalla valutazione del perito nei termini che seguono: il primo espone un fatto che ha percepito, fornendo una prova rappresentativa-dichiarativa, il secondo valuta e spiega un fatto avvalendosi delle sue competenze di esperto in materia, fornendo una prova critica-tecnica.
Per prova dichiarativa, pertanto, si intende quell’atto comunicativo con il quale un emittente trasmette, attraverso il linguaggio verbale, fatti percettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai fini della decisione.
In sostanza, ciò che accomuna i due mezzi istruttori è la circostanza che entrambi trasmettono le informazioni di cui sono a conoscenza, secondo i rispettivi paradigmi.

Be First to Comment