Va considerata urgente la spesa la cui erogazione, da parte del condòmino al posto del condominio, non può essere differita senza danno o nocumento alle cose comuni od anche alle cose di proprietà esclusive di taluno dei proprietari dell’edificio.
Tuttavia, nel caso in cui ci troviamo dinanzi ad una spesa necessaria (ad esempio, impermeabilizzazione tetto) ma non urgente,il condòmino che ha anticipato i costi non ha diritto al rimborso, né a un indennizzo per indebito arricchimento ricevuto da parte degli altri partecipanti.
L’assunto è stato appena affermato dalla Corte di Cassazione, sezione III Civile, ordinanza n. 17027/18; depositata il 28 giugno scorso.
Il fatto. In un edificio condominiale lombardo si verificavano dalla copertura infiltrazioni di acqua meteorica a danno degli appartamenti sottostanti. I proprietari di quest’ultimi immobili hanno chiesto all’amministratore di procedere alla convocazione di un’assemblea per discutere e deliberare in ordine all’esecuzione delle opere occorrenti per eliminare le cause e ripristinare la copertura. L’assemblea, tuttavia, non riesce a prendere una decisione.
In seguito, uno dei condòmini (Tizio) decide di dare luogo alle opere di manutenzione anticipando, per quel qui di interesse, la quota di un altro dei partecipanti al condominio (Caio).
Ultimati gli interventi, Tizio cita in giudizio Caio per farsi rimborsare la somma esborsata anche in suo favore.
Tizio perde la causa in primo grado ma riesce a ribaltarla in secondo grado, in funzione del ricorso all’articolo 2041, comma I, codice civile, a mente del quale “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale“. Caio, allora, impugna il provvedimento e ricorre in Cassazione.
La Sentenza. Viene ritenuta fondata l’impugnazione svolta da Caio, laddove viene dedotto il motivo per cui la Sentenza ha disposto in violazione degli articoli 1134, 2041 e 2042 codice civile.
L’articolo 1134 codice civile, infatti, stabilisce che: “Il condòmino che ha assunto al gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente“.
L’azione relativa all’indebito arricchimento viene, invece, posta dalla stessa legge (cfr, articolo 2042 codice civile) quale rimedio sussidiario, il che a dire: “L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito“.
D’altronde, per principio generale, l’azione di arricchimento senza causa non può rappresentare uno strumento per aggirare divieti di rimborsi o di indennizzi posti dalla legge; mentre, nel caso di specie (nel quale le opere sono state ritenute non urgenti), opinando diversamente, si finirebbe con l’ammettere che l’iniziativa non autorizzata del singolo condòmino è in grado di sostituirsi all’inerzia dell’amministrazione del Condominio e spiegare effetti nei confronti di tutti gli altri partecipanti.
Conclusione. In definitiva, i giudici di legittimità hanno ribadito la validità dei precedenti arresti intervenuti sull’argomento (cfr., di recente, Sez. 2, sent. n. 20528 del 30/08/2017, Rv. 645234-01) secondo i quali al condòmino – al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza (richiesto dall’art. 1134 c.c.) – non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa: e, tanto,
sia perché detta azione non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti;
sia perché – nel caso in cui la spesa, per quanto non urgente, sia necessaria – il condòmino interessato ha facoltà di agire affinchè venga sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1133 (con ricorso all’assemblea) e 1137 e 1105 (con ricorso all’autorità giudiziaria) codice civile, con conseguente inesperibilità dell’azione ex articolo 2041 codice civile, per difetto del carattere della sussidiarietà.
Fonte https://www.condominioweb.com/spese-condominiali-urgenti.14956#ixzz5LsGYo4n5
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