Il caso da cui prende spunto una recente controversia risolta dal Tribunale di Palermo (con sentenza 2514/2021 pubblicata il 14 giugno) riguarda la consegna del registro anagrafe condominiale ai condòmini che ne fanno richiesta e l’avvenuta opposizione da parte dell’amministratore per ragione di privacy. L’amministratore sosteneva che il registro dell’anagrafe condominiale contiene dati personali di residenza dei condòmini, dati catastali degli immobili, numero di telefono e altri recapiti comunicati dai condomini all’amministratore del condominio, per cui, stante la genericità di una richiesta di consegna di copia dell’intero documento, la stessa non era conciliabile con le esigenze di rispetto delle norme sulla privacy.Dall’altra parte, il condòmino sosteneva che tale eccezione non avesse alcun pregio.
Gli obblighi dell’amministratore sull’anagrafe
Il giudice palermitano conferma questo ultimo assunto, argomentando, che, ai sensi dell’articolo 1129, comma 2, Codice civile, rientra fra gli obblighi dell’amministratore del condominio quello di curare la tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, nonché, quello, previsto dall’articolo 1130 Codice civile di consentire a tutti i condòmini di prenderne gratuitamente visione e di estrarne copia, previo rimborso del relativo costo. Tali registri hanno infatti lo scopo di rendere agevole la rintracciabilità dei soggetti titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento degli immobili facenti parte del condominio.
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