Concessi i benefici fiscali prima casa anche in caso di acquisto per usucapione

Il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della “prima casa” presuppone che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, pena l’inapplicabilità dei benefici stessi:
a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile;
b) di non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso comune;
c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla nota II bis della Tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2021-02-01/concessi-benefici-fiscali-prima-casa-anche-caso-acquisto-usucapione-165156.php?uuid=ADeMI2GB

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