Gli interventi edili sull’edificio condominiale sono, per mutuare una terminologia appropriata al tema, riconducibili alla conservazione o al godimento delle parti comuni, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune o alle innovazioni (1123 comma 1 Codice civile). Di pressi, quanto ai primi interventi, si è abituati a distinguere le opere di manutenzione ordinaria, da quella straordinaria e/o da quella, ancora, di notevole entità (siccome pure straordinaria).
Le spese straordinarie e la loro valutazione
La giurisprudenza, in punto, ha riferito che «agli effetti dell’articolo 1136, quarto comma, Codice civile (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell’edificio), della “notevole entità” delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l’illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d’altro canto, può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini» (tra le tante, Corte di Cassazione 26 novembre 2014 numero 25145).
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