La legittimazione processuale dell’amministratore non è ampia al punto tale da comprendere la rappresentanza del condominio in sede di mediazione, già per soddisfare le condizioni di procedibilità della domanda. La mediazione fa capo ai condòmini, o meglio all’assemblea dei condòmini e si espleta secondo le condizioni previste dall’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Tali principi, sostanzialmente espressi dalla Cassazione con il provvedimento 8 giugno 2020, numero 10846 , ci danno modo di riflettere sull’argomento e tracciare delle brevi linee guida.
Published Luglio 5, 2020 by Avv. Rosario Dolce
L’amministratore non ha poteri in mediazione e va sempre autorizzato

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